
La dirigente del Sunifar ha inoltre sottolineato il fatto che «la regolamentazione di concessione cui sono assoggettate le farmacie non incide in alcun modo sulla loro qualificazione come imprese commerciali soggette, tra l’altro, a fallimento in caso di insolvenza. A conforto di ciò si rammenta anche come le farmacie, dal punto di vista della normativa fiscale, producano un reddito d’impresa e, ai fini degli studi di settore, rientrino tra le attività del settore commercio». In secondo luogo, Pagliacci contesta la seconda motivazione di esclusione, che richiama la possibilità per le farmacie rurali di disporre di fondi ad hoc per il sostegno dell’attività. «A tale proposito – spiega – viene citato il “Regolamento per l’assegnazione del contributo una tantum per gli iscritti titolari o soci di farmacie rurali – anno 2016, prodotto dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti – ENPAF.” Come è noto, l’ENPAF è un ente di previdenza libero professionale privatizzato e le sue fonti di finanziamento sono i contributi versati dagli iscritti (farmacisti iscritti all’Albo). L’iniziativa cui viene fatto riferimento, peraltro, ha carattere solidaristico e di occasionalità (solo per l’anno 2016) e viene finanziata con i proventi della “Sezione assistenza” del bilancio dell’ente. Inoltre l’ente, essendo privatizzato, non gode di alcun tipo di finanziamento pubblico e quindi, a nostro avviso, non può essere in alcun modo equiparato a fonti di finanziamento di enti ricadenti nel perimetro dall’Amministrazione pubblica».
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