apertura nuove farmacieProsegue il dibattito in merito alla possibilità data alle amministrazioni comunali di decidere l’apertura di nuove farmacie attraverso l’uso dei resti. A tal proposito, riceviamo e pubblichiamo novità segnalateci dall’avvocato Paola Ferrari con riferimento alla sentenza n. 528 del 3 febbraio 2015.

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Di seguito, una parte del testo

CONSIGLIO STATO – Consiglio di Stato, Sez. III,

Il comune ha diritto ad istituire una nuova farmacia anche se il rapporto è inferiore a 3.300 abitanti. Questa è l’opinione del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 528 del 3/2/2015
L’  utilizzazione del “resto” è  facoltativa, e non obbligatoria, ma ha aggiunto che la premessa testuale dell’intervento normativo del 2012 è la seguente: “Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:(…)”. Per tale motivo, anche ammettendo che l’autorità sanitaria non sia obbligata ad utilizzare il “resto”, ma ne abbia solo la facoltà, la scelta di utilizzarlo non richiede alcun’altra giustificazione o motivazione rispetto a quella già enunciata dalla norma; occorrerebbe, semmai, una motivazione esplicita qualora si volesse fare la scelta contraria.
In tal senso anche il precedente della  Sezione Terza n.4667/2013, la quale affermò che, in tema di istituzione di una nuova sede mediante l’utilizzazione del resto dei 3.300 abitanti, la formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze, anzi visti il contesto e la ratio della riforma, è chiaro che il favore del legislatore è orientato alla massima espansione degli esercizi farmaceutici e, quindi, non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta. Né, in senso contrario, giova l’affermazione del farmacista secondo il quale il “resto” risulti pari a 2393 e, dunque, superi solo di 743 unità la metà del parametro di 3.300 abitanti e che nel paese confinante senza soluzione di continuità vi fosse una farmacia. Peraltro, ogni singola farmacia, afferma il Tar, è posta al servizio della generalità dei cittadini, giacché ciascuno di essi è libero di rivolgersi all’esercizio che preferisce e la norma ha solo lo scopo di mantenere una certa proporzione (approssimata) fra il numero degli abitanti e quello delle farmacie, non quello di assegnare a ciascun esercizio una certa quota di utenti.

Il testo completo, con ulteriori informazioni, è scaricabile sul portale legalcorner.it.

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