
Tuttavia, la stessa Federfarma ha sostenuto da subito che gli adempimenti disciplinati dalla citata disposizione e dal successivo decreto, non riguardassero in alcun modo le farmacie e, conseguentemente, ne ha chiesto la conferma alle autorità competenti: «Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito, come già anticipato con propria nota dello scorso 18 gennaio dal ministero della Salute, che «le farmacie, ivi comprese quelle comunali, non rientrano nel campo di applicazione». La circolare ministeriale precisa infatti che «i prodotti interessati dal richiamato decreto ministeriale sono esclusivamente i farmaci dotati di AIC, rilasciati ai sensi del legislativo 219/2006 (medicinali per uso umano) e del decreto legislativo 193/2006 (medicinali veterinari), con esclusione delle altre fattispecie a cui non è stato assegnato un codice AIC».
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