Avete scritto che le revisioni ordinarie sono già iniziate in qualche regione, mentre nella nostra, su indicazione dell’Assessorato, i Comuni vi provvederanno soltanto nel 2014. Come stanno le cose?
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Per la revisione “straordinaria” della “pianta organica” di ogni comune (ovvero, seguendo il disposto legislativo, delle “nuove sedi farmaceutiche disponibili” nel territorio) il comma 2 dell’art. 11 ha fissato – in linea con le finalità dichiarate della riforma – il termine brevissimo di 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl. Cresci Italia.
Di quella “ordinaria” si occupa invece il nuovo testo del secondo comma dell’art. 2 della l. 475/68 (contenuto sub c) del comma 1 dell’art. 11), perciò una norma altrettanto “ordinaria”, disponendo che “il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istat”.
Se stiamo quindi strettamente al tenore letterale, il primo “mese di dicembre di ogni anno pari” successivo al Cresci Italia potrebbe/dovrebbe essere quello del 2012 (con i dati Istat assunti pertanto al 31/12/2011), anche se ravvicinatissimo rispetto alla revisione “straordinaria” del mese di aprile dello stesso anno, operata “sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010”.
Qualche dubbio su questa conclusione lo abbiamo nutrito anche noi sia per la scarsa utilità sul piano pratico (e la conseguente eccessiva onerosità) di revisioni “ordinarie” effettuate con riguardo a rilevazioni demografiche successive di un solo anno rispetto a quelle utilizzate per le revisioni “straordinarie” (31/12/2011 contro 31/12/2010), e anche perché la stessa ratio della cadenza biennale – prevista nell’art. 11 ma anche nel testo previgente dell’art. 2 della l. 475/68 – sta naturalmente proprio nell’opportunità che lo spazio temporale tra le due basi demografiche rivesta una qualche apprezzabilità, quel che generalmente non può certo ascriversi all’intervallo di un solo anno.
Il vero è che sarebbe ancor meno appagante la soluzione della prima revisione “ordinaria” effettuata entro il 31/12/2013, considerato che avrebbe il pregio del dato demografico assunto al 31/12/2012 (quindi esattamente due anni dopo) e però il difetto di essere adottata in un anno dispari; e così pure quella del 31/12/2014 (come ha indicato l’Assessorato regionale citato nel quesito) perché sarebbe bensì operata in un anno pari ma sulla base di dati Istat lontani tre anni da quelli utilizzati per la revisione “straordinaria”.
In definitiva, proprio perché quest’ultima è stata “straordinaria”, oltre che per il dato testuale (in fondo vale sempre l’antico broccardo “in claris non fit interpretatio”), può ritenersi tutto sommato concepibile – nonostante le perplessità appena espresse – che la prima revisione “ordinaria” la segua di appena qualche mese e, quanto ai dati Istat, di un solo anno; quelle amministrazioni, dunque, che si sono conformate o si conformeranno a questa scadenza del 31/12/2012 hanno/avranno probabilmente agito in modo ortodosso.
Non avrebbe comunque alcun rilievo particolare il fatto che, pur optando sulla carta per una prima revisione attuata entro quella data, la gran parte dei Comuni italiani vi provveda nel concreto oltre o ben oltre, perché il termine del 31/12/2012 è in ogni caso, come si suol dire, ordinatorio.
La sua inosservanza, dunque, non potrà inficiare di per sé la legittimità di provvedimenti tardivi tenuto conto che – in qualunque tempo la prima revisione “ordinaria” venga effettuata – saranno sempre tenuti a far riferimento ai dati Istat al 31/12/2011 operando in sostanza ora per allora, fermo tuttavia l’interesse che qualcuno (ma chi?) potrà far valere per accelerare il provvedimento.
Piuttosto, il rinvio del Tar Veneto alla Consulta (v. Sediva news del 21/05/2013: “Alla Corte Costituzionale il conflitto di interessi dei Comuni”) della questione di costituzionalità anche del periodo sopra riportato del nuovo testo dell’art. 2 della l. 475/68, e quindi proprio della norma attributiva ai Comuni della competenza in ordine ai provvedimenti di revisione “ordinaria”, fa pensare che le amministrazioni comunali possano in qualche caso astenersi per il momento dal procedervi, rinviando ulteriormente la prima revisione.
L’impressione conclusiva è però che – qualunque sia la soluzione prescelta dal singolo Comune – anche questo finisca forse per rivelarsi materia per un ampio contenzioso.
(gustavo bacigalupo)
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