«Tali disposizioni inducono a ritenere che si tratti di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva». È quanto si legge in una risposta a un interpello inviato all’Agenzia delle Entrate lo scorso gennaio da una farmacia territoriale. Nel documento si legge che «al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla norma agevolativa in esame, si ritiene che la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (Ssn), non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive». L’Agenzia dunque conferma ulteriormente che gli importi della remunerazione aggiuntiva riconosciuti alle farmacie non sono soggetti a Iva, non concorrono all’imponibile e alla definizione del fatturato annuo per gli sconti Ssn.
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Il quesito presentato dalla farmacia
Nel quesito presentato la farmacia aveva evidenziato che «Il Decreto 11 agosto 2021 (GU Serie Generale n. 259 del 29-10-2021), all’articolo 1, prevede che «a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 sia riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (Ssn), secondo la ripartizione individuata nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto». Dunque «la Società (farmacia, ndr) chiede quale sia il trattamento fiscale di tali somme aggiuntive; se cioè ricadano o meno nell’ambito di applicazione dell’Iva e se concorrano o meno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi».
Il riscontro fornito alla Fofi lo scorso maggio
Lo scorso maggio la Fofi aveva ricordato che «l’Agenzia dell’Entrate, con la risposta n. 219/2022 del 27 aprile 2022, in riscontro a specifica istanza di interpello, ha chiarito che la remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn dal decreto legge n. 41/2021 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) non è soggetta a iva». È quanto aveva sottolineato la Federazione in una circolare, nella quale aveva evidenziato che «l’AdE giunge dopo aver precisato che la parte introduttiva del D.M. 11 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 29 ottobre 2021, a giustificazione del riconoscimento della remunerazione aggiuntiva, fa esplicito riferimento al sostegno alle imprese, connesso all’emergenza Covid 19».
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