«I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse». È quanto specifica la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello posto da un’azienda operante nel settore della grande distribuzione la cui attività caratteristica è rappresentata dalla vendita al dettaglio. Come è noto, il primo luglio 2019 le attività che fatturano al dettaglio 400mila euro o più, devono adeguarsi all’obbligo di invio e memorizzazione elettronica dei corrispettivi mediante la trasmissione attraverso Registratori Telematici opportunamente predisposti.

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«Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi – specifica l’Agenzia – non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene on line – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente». Ne consegue che, alla luce dell’individuazione degli specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, «disponendo all’articolo 1, comma 1, lettera a), che “In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica: alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015».

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