L’Associazione Scientifica Farmacisti Italiani (Asfi) attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito internet, firmato dal presidente Maurizio Cini, ha illustrato il proprio punto di vista sui contenuto del disegno di legge sulla Concorrenza, attualmente al vaglio della commissione Industria del Senato.
Il dirigente dell’associazione di categoria ha ripercorso l’iter fin qui seguito dal provvedimento, dalla sua approvazione al Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2015, fino al voto favorevole espresso dalla Camera il 7 ottobre. «Importante è rilevare – spiega Cini – che il testo approvato interviene modificando gli articoli 7 ed 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 dal titolo “Norme di riordino del settore farmaceutico”. Ebbene, fino ad ora pochi si sono preoccupati di verificare come siano diventati tali articoli. Asfi si è accorta, fin dall’approvazione alla Camera, che il testo risultante dalle modifiche approvate non può reggere ed essere applicato alle realtà che andranno a nascere con l’avvento del capitale nella gestione delle farmacia. Un paio di giorni fa anche il Servizio Studi del Senato ha puntualmente segnalato i vizi nel testo degli articoli della legge 362/91 da noi denunciati. Si tratta di problemi che potranno sicuramente essere corretti nel testo che uscirà del Senato ma la cui rimozione comporterà una seconda lettura alla Camera».
Il presidente dell’Asfi ricorda quindi le novità introdotte dal Ddl, a cominciare da quelle sulla titolarità aperta alle società di capitale, fino all’eliminazione dei limiti di quattro farmacie per società e dell’ambito territoriale, ora vincolato alla provincia in cui ha sede legale la società. «In merito poi alle incompatibilità per la partecipazione alle società – aggiunge Cini – viene aggiunto alle limitazioni vigenti il divieto di esercizio della professione medica. Più coerente sarebbe stato il riferimento alle professioni legittimate alla prescrizione di medicinali (medico-chirurgo, veterinario, odontoiatra) in accordo col testo del disegno di legge di riforma delle professioni sanitarie. Il Servizio Studi del Senato solleva anche perplessità in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 275/2003 che estese alle società di gestione delle farmacie pubbliche l’incompatibilità, già prevista per le società titolari di farmacie private, con l’intermediazione e l’informazione scientifica del farmaco. Da ricordare che il “decreto Bersani” del 2006 aveva soppresso l’incompatibilità per le società di persone, in relazione all’attività di “distribuzione”, determinando il fenomeno delle “farmacie grossiste”».
Il dirigente sottolinea infine le novità in merito alle norme sui trasferimenti per le farmacie rurali non sussidiate, nonché quelle relativi a turni ed orari, e conclude ricordando quali siano le tempistiche previste dal governo (che punta all’approvazione entro fine anno): «Ma fare ipotesi sulla data del via libera definitivo è ancora difficile».
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