ordini professionaliLa questione sembrava chiusa, o quantomeno rimandata alla Giunta delle elezioni delle camere parlamentari, e invece è arrivato l’ennesimo coup de theatre nella vicenda sulla compatibilità tra incarichi di vertice negli ordini professionali e cariche parlamentari. L’Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, come FarmaciaVirtuale ha raccontato (si legga qui), con una delibera del 9 gennaio aveva stabilito che «le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all’interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall’Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità». Ora la partita è riaperta da una nuova delibera che sostituisce integralmente la precedente.

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Come si ricorderà, la questione riguarda la decisione adottata a ottobre dall’Anac di estendere agli ordini e ai collegi professionali le disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione e di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Il punto nodale, per quel che riguarda la sanità, se quattro senatori che ricoprono contemporaneamente posizioni di vertice degli ordini possano mantenere entrambi gli incarichi. Come è noto, gli interessati sono il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti Andrea Mandelli (Fi-Pdl) e il suo vicepresidente e compagno di partito Luigi D’Ambrosio Lettieri, che è anche presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri Amedeo Bianco (Pd) e la presidente della Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia Annalisa Silvestro (Pd). Con la nuova delibera dei giorni scorsi l’Anac ha da una parte ribadito che il decreto legislativo in questione, il d.lgs. n. 39/2013, «non contempla la carica di parlamentare tra quelle che danno luogo a inconferibilità di incarichi amministrativi», ma dall’altra ha anche sottolineato che «sussiste, invece, l’incompatibilità tra l’incarico di amministratore di ente pubblico» e la carica parlamentare.

Nello specifico, l’Authority ha risposto a un quesito posto dal presidente di Fofi Mandelli su eventuali profili di incompatibilità e per arrivare a una risposta, come scrive Cantone, «si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all’interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l’incarico di presidente dell’ordine dei farmacisti comporti deleghe gestionali dirette». «L’accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche – spiega l’Anac – può avvenire in due modi. Da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico amministrativo (nel caso in esame l’Ordine dei farmacisti), ovvero da parte della camera di appartenenza del parlamentare». Nel primo caso il procedimento è appunto di competenza dell’ente di appartenenza e l’Anac è tenuta a esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel secondo caso, invece, L’Anac non ha poteri di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità con la permanenza in carica di un parlamentare, che spettano alla Camera o al Senato, a seconda di dove è stato eletto l’interessato. Si tratta quindi ora di verificare se i parlamentari a capo degli ordini abbiano o meno deleghe di gestione diretta, perché in caso affermativo scatterebbe l’incompatibilità.

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