Legge sulla Concorrenza e Consiglio di Stato«Le risposte non convincono e le incertezze permangono». È con queste parole che l’avvocato Gustavo Bacigalupo – dello studio associato Bacigalupo-Lucidi – ha commentato la lunga analisi con la quale la Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha fornito una serie di interpretazioni della normativa vigente, dopo l’approvazione della legge sulla Concorrenza. Dopo aver ricordato le considerazioni preliminari pubblicate nel parere offerto, il legale spiega infatti come a suo avviso esso lasci «evidentemente irrisolti interrogativi laterali o trasversali anche molto rilevanti e allo stesso tempo non sciolga appieno tutti quelli proposti». Vengono poi ripercorse le domande poste al Consiglio di Stato dal ministero della Salute e le indicazioni che a quest’ultimo sono state fornite. Bacigalupo ha quindi commentato «le risposte (esplicite e implicite)», e anche le «non risposte della Commissione»: «La titolarità di una o più farmacie, senza limiti numerici (salvo il tetto del 20%) e territoriali, può essere assunta da snc e sas (come è stato fino a ieri) nonché da srl, spa e sapa (il farmacista può tuttora assumere “individualmente” la titolarità di una sola farmacia). I vincitori in forma associata in un concorso straordinario possono costituire prima del rilascio della titolarità (ovvero modificarla durante il triennio) tanto una società di persone quanto una società di capitali e con libertà di scelta del tipo sociale, ma in tali società non possono entrare soggetti terzi se non dopo il compimento del triennio. Possono partecipare a una società (di persone o di capitali) titolare di farmacia farmacisti e non farmacisti (anche tutti farmacisti o tutti non farmacisti), ma pure altre società e anche qui di persone o di capitali». In tema di incompatibilità, «tutte le ipotesi previste negli articoli 7 e 8 della legge 362/91 si applicano a tutti i soci, farmacisti e non farmacisti, persone fisiche o società: quindi non può partecipare a una società titolare di farmacia un’altra società titolare anch’essa di farmacia, ma neppure un farmacista individualmente titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia. Come non può parteciparvi un lavoratore subordinato o un collaboratore autonomo (farmacista o non farmacista) e perciò sono esclusi da qualsiasi possibilità di “investimento” in una società titolare di farmacia tutti i dipendenti e tutti i professionisti del pianeta (anche se, poniamo, operino in tutt’altro settore) e dunque anche, ad esempio, i dipendenti e i collaboratori autonomi della società Sediva, mentre la società Sediva come tale sarebbe libera “investire”…)». Bacigalupo aggiunge che «le persone fisiche che possono dunque liberamente partecipare a una società titolare di farmacia sono soltanto gli studenti non lavoratori, le semplici casalinghe, i pensionati non occupati, le persone “diversamente” occupate (lavoratori occasionali e simili), oltre naturalmente agli autentici nullafacenti». Inoltre, «l’ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione medica riguarda anche il medico semplicemente iscritto all’albo e quindi non esercente nel concreto la professione». Da ultimo, «anche ai vincitori in forma individuale o associata nei concorsi straordinari e ai vincitori nei concorsi ordinari si applicano tutte le ipotesi di incompatibilità previste nel mini-sistema della legge 362/91: questo vuol dire anche che i vincitori in forma associata non potranno più confidare nel parere del CdS in cui era possibile credere, perché in sostanza, per la Commissione speciale, la legge sulla Concorrenza ha modificato soltanto le disposizioni previgenti su cui il provvedimento è letteralmente intervenuto, fermando “gattopardianamente” tutto il resto a quel che era prima, compreso l’intero mini-sistema delle incompatibilità. Sui temi trattati la partita per il momento sembra quindi definita nei termini indicati (e presupposti?) dal Consiglio di Stato».

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