Un mio collega mi ha assicurato che, pur avendo partecipato a due concorsi che però sembrano ancora lontani dalla conclusione, io potrei in questo momento acquisire una quota in una società titolare di farmacia urbana senza rischiare l’esclusione dal concorso; mi ha tuttavia fatto presente che, se conseguirò una farmacia, dovrò cedere la partecipazione sociale prima di accettare.
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È possibile che Lei abbia male inteso il parere del collega, anche se idee del genere continuano a girare liberamente per l’etere. Non sembra in ogni caso un’indicazione da seguire.
Partiamo da uno dei bandi regionali, quello emiliano (ma in pratica hanno tutti lo stesso contenuto), il cui art. 2 ammette a partecipare i farmacisti:
- a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b. titolari di farmacia rurale sussidiata;
- c. titolari di farmacia soprannumeraria;
- d. titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (si tratta evidentemente della “parafarmacia”: quindi il suo titolare, rientrando quanto meno nella condizione sub a, era già ammesso a partecipare senza perciò alcuna necessità di farne una previsione specifica);
- e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche;
purché, come è precisato subito dopo, “alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti
- cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
- possesso dei diritti civili e politici;
- laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
- iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;
- non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica.”
Al di là della formulazione sicuramente un po’ pasticciata dell’intera disposizione e in particolare del punto 6) – convertire infatti quasi ellitticamente una preclusione storica come quella decennale (introdotta nei concorsi per sedi farmaceutiche dall’ormai lontana l. 2/4/68 n. 475) nell’ulteriore “requisito” di ammissione di “non aver ecc.” sembra forse una soluzione inutilmente macchinosa – la portata dell’art. 2 del bando è comunque chiara quanto basta.
In sintesi, sono ammessi a partecipare soltanto i farmacisti che – “alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda” – siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi da sub 1) a sub 5), versino in (almeno) una delle condizioni personali tassativamente indicate da sub a) a sub e) e non risultino quindi titolari di farmacia o soci di società titolare di farmacia, a meno che non si tratti, per gli uni e gli altri, di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria (nella circoscritta accezione, quest’ultima, “autenticamente” innestata in coda al comma 3 dell’art. 11 dall’art. 23, comma 12–duodevicies del dl. 95/12 convertito con l. 135/12).
Inoltre, tutti costoro devono anche trovarsi – a pena di “non ammissione” (o di successiva esclusione, come vedremo) – nella già ricordata curiosa “condizione” sub 6) di “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni”, che, aggiunge testualmente la disposizione, “deve permanere fino al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica”.
Per chi non abbia potuto coglierne esattamente il senso, l’intero disposto sub 6) vuol dire questo: se concorro nella condizione soggettiva sub a), d) o e) e non sono mai stato titolare di farmacia, urbana o rurale, nulla quaestio; se invece, sempre concorrendo in una di quelle tre condizioni, la farmacia l’ho in precedenza venduta (o donata o conferita in società), la cessione – perché io sia ammesso a partecipare – deve essere stata perfezionata, con il rilascio del provvedimento di autorizzazione a favore del cessionario, almeno dieci anni prima della “data di scadenza del termine”; se infine concorro nella condizione sub b) o c), la precisazione aggiunta in coda a sub 6) mi avverte che la “condizione” di “non aver ecc.” deve “permanere fino al momento ecc.” e che quindi, se cedo nel frattempo con qualsiasi negozio di trasferimento la mia farmacia rurale o soprannumeraria, verrà meno per me la condizione sub 6) e sarò conseguentemente escluso dalla graduatoria o dall’assegnazione.
Questa della “permanenza” “fino al momento ecc.” è tuttavia una precisazione che i bandi circoscrivono espressamente alla sola preclusione decennale. Ma qui si è trattato più che altro di uno scrupolo (comunque meritorio e condivisibile) delle Regioni, che hanno forse voluto anche evitare qualsiasi equivoco in ordine alle conseguenze – sulla posizione concorsuale del concorrente/titolare – delle decisioni circa la sorte della farmacia che medio tempore egli avrebbe potuto assumere; tanto più che nella prima fase di applicazione della l. 475/68 era insorta qualche incertezza al riguardo, anche se presto risolta in sede giurisprudenziale proprio nella direzione che il bando ora opportunamente ribadisce.
Il vero è però, ed eccoci al punto, che la “permanenza” in capo al concorrente per l’intera durata della procedura dei requisiti e/o condizioni d’ammissione – quando per loro natura non si consumino ai fini concorsuali proprio “ alla data di scadenza del termine” – sta nella fine sostanza di un concorso pubblico in cui infatti quei requisiti e/o condizioni assumono in principio, alla data stessa, il ruolo di requisiti e/o condizioni per restare nella procedura concorsuale e quindi di partecipazione, da possedere in sostanza “alla” data ecc., ma che il concorrente deve continuare a possedere anche “dalla” data ecc. in poi.
Eccezioni possono allora essere previste soltanto in specifiche disposizioni di legge, che peraltro non si rinvengono nei concorsi farmaceutici e men che meno in quello straordinario, dal quale dunque, scendendo ora in qualche dettaglio, il concorrente viene escluso di diritto – nessuno può dubitarne – quando medio tempore perda uno o più dei requisiti soggettivi sub 1), 3), 4) e 5), mentre indiscutibilmente non può essere così ove compia il 65° anno di età il giorno dopo la scadenza dei termini o durante lo svolgimento del concorso.
Quanto alle condizioni personali da sub a) a sub e), è bensì sufficiente – per essere ammessi – versare in (almeno) una di esse “alla data di scadenza ecc.”, ma se in prosieguo vi si esce è necessario – per non essere esclusi – rientrare senza nessuna soluzione di continuità in una delle altre condizioni di ammissione, salvo che naturalmente non ne sopravvenga una preclusiva o di esclusione, come la cessione della farmacia o la perdita di uno o più dei requisiti soggettivi.
Se perciò, ad esempio, il concorrente, titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, nelle more della procedura rinuncia puramente e semplicemente alla titolarità (come sarà costretto a fare se vorrà accettare la farmacia eventualmente conseguita in esito al concorso) non perde il diritto di partecipare perché il venir meno per lui della “condizione” sub b) o c) lo restituisce allo stesso tempo in quella generale sub a).
Egli è invece escluso se la farmacia la trasferisce in qualsiasi modo a terzi dato che incappa nella preclusione decennale di cui all’art. 12 della l. 475/68 o, se si preferisce, perde il requisito “positivo” di cui sub 6; ed è pure escluso se – sempre dopo la “data di scadenza ecc.” – acquisisce la titolarità (o la quota di società titolare) di una farmacia non rurale sussidiata e non soprannumeraria (esattamente quel che Le avrebbe suggerito il Suo collega), perché perde per ciò stesso la condizione personale sub a) o sub d) senza essere ricondotto in nessuna delle altre.
Potremmo continuare per un po’ con gli incroci esemplificativi, che possono del resto essere numerosi, ma il quadro tracciato rapidamente sin qui dovrebbe forse aver reso l’idea di come stiano le cose.
Quel che d’altra parte potrebbe forse aver tratto in inganno il Suo interlocutore è una disposizione, presente più o meno anch’essa in tutti i bandi e nell’art. 13 di quello emiliano, che, elencando le “cause di esclusione della graduatoria” e di decadenza “dall’eventuale assegnazione della sede”, vi annovera anche quella della “mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, emersa successivamente all’interpello”.
Senonché, tale previsione non vuol dire che il concorrente può fare tutto quel che gli pare dalla data di scadenza dei termini di presentazione e fino all’interpello e/o all’assegnazione per poi rimettersi in riga a quel momento, ma vuol semplicemente regolare (se mai fosse necessario…) il caso in cui il non possesso ab origine o la perdita in un tempo successivo di uno dei requisiti positivi o negativi indicati nell’art. 2 siano “emersi” dopo l’interpello e quindi a graduatoria approvata, ferma pertanto l’esclusione diciamo “fisiologica” dalla procedura ove quelle vicende “emergano” invece durante l’espletamento della fase propriamente concorsuale.
Seguire quel consiglio Le comporterebbe in definitiva – secondo il tempo dell’“emersione” dell’impedimento all’ammissione o alla partecipazione – l’esclusione dal concorso o dalla graduatoria ovvero la decadenza dall’accettazione.
(gustavo bacigalupo)
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