In una circolare pubblicata il 21 dicembre 2021 Federfarma, tra gli altri punti, fornisce diversi chiarimenti in materia di verifica del green pass sui luoghi di lavoro. Nel caso della «verifica della perdurante validità del green pass consegnato dal dipendente – art.13 comma 16, cit.», la Federazione ha sottolineato che «il decreto ha specificato che nel caso in cui il lavoratore abbia deciso, ai sensi della normativa vigente, di consegnare al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, la verifica deve essere fatta in modo tale da accertare la validità del green pass nel corso del tempo, stante la possibilità di revoca dello stesso».

[Per non perdere le novità di settore, iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it, nella tua email alle 7:00, dal lunedì al venerdì. Apri questo link]

Verifica del green pass rafforzato sui luoghi di lavoro

Un ulteriore chiarimento riguarda i casi di verifica del green pass rafforzato sui luoghi di lavoro. In merito a questo punto, Federfarma sottolinea che «il decreto ribadisce che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di verificare il possesso del green pass rafforzato – di avvenuta vaccinazione o guarigione – esclusivamente nei casi in cui sia previsto espressamente dalla legge».

Il parere del Garante della privacy

Federfarma, citando una nota del Garante della privacy, specifica che come affermato dalla stessa autorità «con comunicato del 10 dicembre 2021, attualmente non deve essere richiesto il green pass rafforzato – derivante esclusivamente da vaccinazione o guarigione – per accedere ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può richiedere il green pass rafforzato neanche ai lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale, in quanto la competenza ad accertare l’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale è stata attribuita esclusivamente all’Ordine competente per territorio, che deve notificare l’eventuale inadempimento al datore di lavoro».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.