
E’ quanto sostiene in auna nota il sen. d’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat che, con la Fondazione Ruggieri, ha organizzato il convegno “Cannabis, uso terapeutico, norme e preparazioni galeniche”, tenutosi oggi ad Andria. Sono intervenuti i docenti dell’Università degli Studi di Bari Giovanni Lentini, professore associato di Farmacologia e Chimica tossicologica e Marcello Diego Lograno, professore Farmacologia e tossicologia, oltre all’amministratore delegato di Farmalabor, Sergio Fontana e al vice presidente dell’Ordine dei Farmacisti Bari e Bat, Michele Dalfino Spinelli.
La norma regionale, che recepisce le disposizioni del Decreto ministeriale n. 98 del 2007, consente l’utilizzo di medicinali e preparati galenici magistrali a base di principi attivi cannabinoidi per finalità terapeutiche e ne disciplina l’accesso.
“Attualmente”, spiega d’Ambrosio Lettieri, “sono commercializzate, in Italia, le infiorescenze essiccate di cannabis sativa per l’allestimento di preparazioni magistrali, prodotte in Olanda dalla azienda Betrocan BV, autorizzata dal Ministero della salute olandese alla produzione ed esportazione della cannabis”.
D’Ambrosio Lettieri aggiunge che “le infiorescenze sono reperibili su tutto il territorio nazionale e, in particolare, sono distribuite anche dall’azienda farmaceutica pugliese Farmalabor, autorizzata dal Ministero della Salute e nel rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di medicinali stupefacenti”.
Quanto alle prescrizioni, le regole riguardano tre casi: prescrizione con ricetta a cura di neurologi dei centri ospedalieri di sclerosi multipla, in analogia con le indicazioni terapeutiche del medicinale industriale Sativex (approvato dall’Aifa), per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità nella sclerosi multipla; preparato galenico prescritto come antiemetico in terapia antiblastica (approvata in Europa) con ricetta redatta anche dal medico di famiglia; preparato galenico prescritto nella terapia del dolore o per tutte le altre applicazioni farmaceutiche, laddove vi sia letteratura scientifica a supporto, ma in assenza di un medicinale industriale. La ricetta deve essere redatta in conformità all’art. 5 della legge 94/98 (legge Di Bella).
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