consegna a domicilio farmaciaCosa succede se una farmacia decide di aderire ad un “circuito” per la consegna a domicilio di alcuni beni? A porre il quesito allo studio associato Bacigalupo-Lucidi è un titolare, che specifica i termini del servizio immaginato: «Una ditta provvederà all’inserimento, con spese a carico della farmacia, nel proprio sito Internet dei prodotti (dai quali sono esclusi i farmaci) di cui la farmacia stabilirà i prezzi e gli eventuali sconti. Quindi girerà alla farmacia gli eventuali ordini ricevuti tramite il sito, che verranno allestiti, scontrinati e portati dalla farmacia alla ditta. Quest’ultima li incorporerà negli ordini degli altri fornitori e li conferirà al corriere per la consegna a domicilio con pagamento immediato». Quindi gli interrogativi:

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«Ci sono limiti e divieti legislativi? Per alcune classi di dispositivi medici esiste una particolare legislazione che ne limiti tale tipo di vendita e, in un secondo tempo, si può creare un link che colleghi il sito gestito dalla ditta a quello della farmacia per la consegna a domicilio dei medicinali direttamente da parte della farmacia, che ovviamente dovrà sottostare a tutte le regole del caso?». A rispondere per conto dello studio legale è Stefano Civitareale, commercialista, che spiega: «Se sarà il cliente finale il destinatario del prodotto (parafarmaco) a pagare la farmacia per il tramite della ditta che procederà alla consegna a domicilio, non sembra vi siano seri ostacoli al recapito domiciliare. Non dovrebbero esserci limitazioni neppure per la vendita dei dispositivi medici, se non per gli occhiali, in quanto, come noto, possono essere ceduti dalla farmacia solo quelli premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Ove invece a pagare la farmacia sarà “la ditta”, è necessario previamente comunicare al Registro delle Imprese l’esercizio di un’attività all’ingrosso, in quanto è “la ditta” ad acquistare e successivamente a rivendere gli stessi prodotti». Infine «il successivo collegamento tra il sito della “ditta” e quello della farmacia in modo che l’utente possa accedere (in)direttamente a quest’ultimo non pone alcun problema».

Civitareale ha inoltre specificato, per quanto riguarda gli occhiali, che «la norma indica che “a vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo”. Pertanto alle farmacie è consentita la sola cessione di “…occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia…”. E anche nel caso in cui la farmacia abbia allestito al proprio interno un “corner” di ottica “ingaggiando” un ottico professionista come responsabile dello stesso, crediamo resterebbe parimenti esclusa la vendita tramite Internet di occhiali diversi da quelli premontati, dato che la loro cessione richiede, per l’appunto, l’assistenza diretta del professionista». Ciò salvo cambiamenti futuri delle norme che, secondo l’esperto, non possono essere esclusi.

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