Come comunicato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, archiviato il processo della fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C, il 2019 sarà l’anno della trasmissione telematica dei corrispettivi. Nello specifico, la recente legge di Bilancio ha introdotto tale obbligo a partire dal 1 luglio 2019. Ciò per tutti i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro. Parte delle farmacie italiane potrebbero quindi essere soggette a quest’obbligo sin dal primo momento, sebbene, dal 1 gennaio 2020 l’applicazione riguarderà tutti gli esercizi commerciali. In merito all’invio dei dati, dovrà avvenire direttamente dal registratore di cassa. Una seconda possibilità prevede l’invio dei corrispettivi direttamente dal software gestionale della farmacia, attraverso il flusso dei dati già inviato al Sistema TS per le detrazioni 730, sebbene per quest’ultima siano ancora diverse le criticità attuative.

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Con riferimento alla prima modalità di invio, per la dotazione – o l’aggiornamento, quando possibile – di un Registratore di cassa telematico (Rt) sono previsti alcuni incentivi consistenti in un credito d’imposta, fruibile dalla farmacia scalandolo dall’F24, pari a 250 euro in caso di nuovo acquisto e di 50 euro per l’aggiornamento di un apparato pre-esistente. L’Agenzia delle entrate, con la nota prot. n. 49842/2019 del 28 febbraio 2019, ha definito le modalità attuative per poter accedere a tale credito. In particolare, conferma la possibilità di poter ottenere un credito di imposta «in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri». Tale credito, specifica l’Agenzia, «è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». Inoltre, l’Agenzia specifica nella nota che il credito «pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo».

In aggiunta, l’Agenzia evidenzia che «ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate», oltre a specificare che «il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile». Infine, «con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative istruzioni di compilazione». Si allega, nella sezione “Documenti allegati”, il provvedimento prot. n. 49842/2019 del 28/02/2019.

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