La Commissione nazionale per la formazione continua dell’Agenas ha emanato una delibera con cui autorizza la possibilità per i farmacisti di spostare crediti formativi da un triennio all’altro per recuperare eventuali debiti accumulati negli ultimi due trienni. «Ai fini del recupero del debito formativo pregresso, relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Cogeaps lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione a eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022». Lo spostamento dei crediti è una facoltà già prevista nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione il 25 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, che nel paragrafo “Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016” stabiliva che «i professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione Ecm svolta nel triennio 2017-2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017-2019».

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Crediti spostati d’ufficio per il triennio 2014-2016

Secondo quanto previsto nel Manuale sulla formazione continua, «il recupero dei crediti per il triennio 2014-2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale Cogeaps, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del Cogeaps. I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014-2016. Tale spostamento è irreversibile». Viene anche stabilito che «per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Cogeaps procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019».

Casi speciali

Tra le casistiche particolari, la delibera precisa che, per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età, viene automaticamente riconosciuto l’esonero formativo, eccetto per i professionisti che comunichino l’esercizio non saltuario dell’attività tramite il portale Cogeaps, restando così soggetti all’obbligo formativo Ecm e rinunciando all’esenzione. Infine, il documento precisa che «la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai provider, e ancora mancanti sul portarle Cogeaps, può essere effettuata dai professionisti sanitari solo una volta decorso il termine di novanta giorni dalla data di fine evento pianificata dal provider. Il riconoscimento dei crediti Ecm per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Cogeaps, è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario»

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