In una lettera indirizzata alle associazioni provinciali e alle unioni regionali, Federfarma torna a parlare di tracciatura degli alimenti e delle informazioni in merito che occorre fornire ai consumatori. Il riferimento, in particolare, è al regolamento 178/2002, già oggetto di due circolari da parte dell’associazione di categoria: la numero 3033/86 del 18 febbraio 2005 e la numero 4377/390 del 30 luglio 2008.
«Come si ricorderà – spiega Federfarma – il regolamento in esame ha introdotto all’art. 18 un obbligo di “tracciatura” dei prodotti alimentari in capo ai vari soggetti della filiera alimentare». Esso, sostanzialmente, prevede «per ogni soggetto della catena distributiva l’obbligo di mantenere traccia del soggetto dal quale sono stati acquistati i prodotti e del soggetto al quale sono stati ceduti, con esclusione del consumatore finale». Proprio tali attori della filiera, indicati come «operatori del settore alimentare», sono obbligati ad una serie di adempimenti disciplinati dall’art. 19 del regolamento stesso, «che prevede, nei casi di alimenti non conformi ai requisiti di sicurezza, il ritiro del prodotto, l’informazione alle autorità competenti, ossia la ASL». Anche le farmacie sono coinvolte, in quanto operatori di vendita al dettaglio. Federfarma ricorda, per punti, gli obblighi che i titolari devono osservare:
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- ritirare dal mercato i prodotti alimentari non conformi ai requisiti di sicurezza di cui la farmacia ha ricevuto informazione dal fornitore o dalla ASL;
- ritirare dal mercato, informandone il fornitore, i prodotti che la farmacia stessa, o a seguito di segnalazione del consumatore, ha fondato motivo di ritenere non conformi in attesa di indicazioni da parte del fornitore o della ASL;
- collaborare con l’azienda alimentare, con il fornitore e con la ASL per la rintracciabilità dei prodotti non conformi;
- collaborare nelle campagne di informazione e di richiamo dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza.
Inoltre, qualora si ritenga che un prodotto sospetto sia arrivato ai consumatori «è necessario informare in maniera efficace e tempestiva gli stessi», ad esempio con l’esposizione di un cartello visibile al pubblico. «A tale riguardo – specifica Federfarma – occorre segnalare che l’informazione sul ritiro di referenze alimentari segue, solitamente, una procedura diversa da quella del ritiro dei farmaci, in quanto transita direttamente dalle aziende produttrici verso i distributori intermedi e gli interlocutori pubblici presenti sul territorio, come le ASL o le Regioni, con la conseguenza che Federfarma non viene, nella maggior parte dei casi, a conoscenza di tali iniziative di ritiro».
Poiché l’art. 19 non stabilisce il tempo di esposizione del cartello informativo, la federazione dei farmacisti suggerisce infine di lasciarlo affisso per almeno 30 giorni. E di conservarlo, «in vista di possibili ispezioni sul territorio, solitamente condotte dagli uffici veterinari delle ASL o dai Nas, insieme alla comunicazione pervenuta in farmacia, relativa al ritiro della referenza coinvolta».
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