consiglio di statoIl Consiglio di Stato ha accolto un ricorso presentato dalla Asl Torino 5, respingendone al contempo un altro proposto dal Sindacato Nazionale Farmacisti Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (Si.Na.F.O.). Oggetto della disputa la sentenza n. 313 del 13 marzo 2018 del Tar per il Piemonte concernente l’annullamento del bando di gara, pubblicato sulla G.U.C.E. del 9 marzo 2017, relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un servizio di gestione logistica del magazzino farmaceutico ed economale della stessa Asl.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Secondo il Si.Na.F.O., infatti, il bando «comporterebbe l’esternalizzazione a terzi di molte funzioni, tra le quali, in particolare quelle di gestione del farmaco, di stretta pertinenza e spettanza normativa esclusiva dei farmacisti dirigenti del Servizio sanitario e, così, escludendo il controllo e la gestione del farmaco dalla disponibilità dei dirigenti farmacisti, quali unici soggetti a ciò invece istituzionalmente deputati, mantenendo però in capo agli stessi la sola responsabilità dell’attività svolta da terzi (per di più) all’esterno dell’Azienda».

In particolare, tra le altre cose, verrebbero «sottratte alla farmacia ospedaliera la gestione degli stupefacenti (per i quali l’appaltatore dovrà provvedere appositi spazi) e dei farmaci per sperimentazione (oltre ai radiofarmaci)» e «la farmacia ospedaliera non avrebbe più alcuna diretta esclusiva gestione di tutti i farmaci necessari a garantire, oltre che l’ordinaria attività dei reparti, la distribuzione diretta, le urgenze o le emergenze in reperibilità, né gli stupefacenti ed i radiofarmaci». Inoltre, «il capitolato non consentirebbe di individuare chi siano gli “operatori ASL” che emettono gli ordini, chi debba verificare o validare le richieste di rifornimento dei farmaci, chi siano i “farmacisti” che, ausiliati dal personale del magazzino, debbano occuparsi della evasione delle richieste, chi siano i “referenti dell’ASL” che dovranno valutare le “emergenze”». Sono stati inoltre sottolineati dubbi circa il fatto che si possano ridurre i costi in capo alla Asl.

Quest’ultima ha però «negato che l’implementazione del servizio, così come disciplinato dal capitolato d’appalto, sottragga ai farmacisti ospedalieri l’esercizio di competenze loro assegnate dal legislatore, e ribadito inoltre che l’Azienda non ha né intende esternalizzare alcuna delle suddette funzioni assegnate alla farmacia ospedaliera, la quale sarebbe solo dislocata all’esterno dell’edificio ospedaliero e non sarebbe soppressa. All’appaltatore verrebbero in sostanza demandate solo operazioni a carattere manuale, come il controllo e la registrazione dei farmaci all’arrivo ed in uscita, all’allocazione negli stessi negli scaffali, all’attività di prelievo o ancora al trasposto e consegna dei pacchi ai reparti e si tratterebbe, quindi, di consentire all’appaltatore soltanto la mappatura dei flussi logistici».

Il Tar aveva in un primo momento dato ragione al sindacato. Il Consiglio di Stato ha tuttavia spiegato che chi ha proposto ricorso «non ha alcun titolo a sindacare la legittimità o meno degli atti di gara, in questa sede impugnati». Infatti, «l’interesse collettivo fatto valere del sindacato nel giudizio amministrativo deve riferirsi all’intera categoria e non solo ad alcuni suoi iscritti, mentre nel caso di specie è evidente che le contestazioni sull’esternalizzazione del servizio non rispondono ad un interesse comune perché è comprovato che essa è stata approvata da tutto il personale della farmacia ospedaliera». Nel merito, inoltre, secondo i giudici la sentenza di primo grado era troppo «poco convinta» e «dubitativa». Il Tar stesso, poi, «ha rilevato che, nella nota di chiarimenti depositata della Dirigente della farmacia ospedaliera depositata in giudizio l’8 settembre 2017, vengono elencate tutte le fasi di gestione dei farmaci, che non verrebbero in alcun modo coinvolte o modificate dalla implementazione del nuovo servizio di gestione logistica del magazzino unico. Fasi che rispettano le attribuzioni assegnate dalla normativa ai farmacisti ospedalieri e da tale elencazione inferisce, peraltro dubitativamente, che le attribuzioni non espressamente indicate nella nota potrebbero essere coinvolte nella implementazione del nuovo servizio».

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato «il controllo dei farmaci rimane nell’esclusiva competenza della farmacia ospedaliera, secondo quanto prescritto dalla normativa, in quanto l’attività di verifica viene svolta con l’ausilio del sistema informatico che garantisce la possibilità di monitorare l’esatta corrispondenza tra quanto richiesto, quanto validato, quanto consegnato e quanto utilizzato. La vera novità che il programma gestionale messo a disposizione dall’appaltatore apporterà è rappresentata dalla possibilità di tracciare e monitorare in modo continuo, a video, i movimenti di ogni singola confezione di prodotto non solo per lotto, ma anche per targatura, codice identificativo di ogni singola confezione».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.