titolarità farmaciaUn cittadino extracomunitario, iscritto all’albo professionale dei farmacisti in Italia, può acquisire una farmacia e diventarne titolare? Al momento, la risposta a questo interrogativo è no. A chiarirlo è una circolare emanata il 3 luglio dal ministero della Salute, che prende in esame la normativa in materia. A partire dall’art. 4, comma 1, della legge 362/1997 recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”, che stabilisce che “il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio da parte dei privati, avviene mediante concorso per titoli ed esami”. E tra i requisiti di ammissione – oltre all’età, al godimento dei diritti civili e politici e all’iscrizione all’Albo dei Farmacisti – c’è anche il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea. L’articolo 7 della stessa legge, che disciplina il tema della titolarità e gestione della farmacia anche in forma societaria, non fa riferimento al requisito della cittadinanza (già esplicitato in precedenza) ma per il requisito dell’idoneità rinvia all’art.12 della legge 475/1968. Quest’ultimo prevede che l’acquisizione inter vivos possa avvenire solo a favore di chi ha già conseguito l’idoneità o la titolarità in un precedente concorso.

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La normativa, prosegue la circolare del ministero, è quindi inequivocabile e non lascia spazio a interpretazioni estensive che consentano l’acquisto della farmacia a favore del cittadino extracomunitario. Fanno eccezione soltanto i profughi, per cui bisogna far riferimento agli articoli 19 e 20 della legge 763/1981 recante “Normativa organica per i profughi”. Tanto più perché, nel caso dei farmacisti, il legislatore non è mai intervenuto espressamente per sopperire a questo limite, com’è invece accaduto nel campo della pubblica amministrazione, quando è stato introdotto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che ha aperto la strada al lavoro dipendente anche a cittadini di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno dell’Unione europea dello status di rifugiato. E in caso esistano specifici accordi di reciprocità tra lo Stato italiano e altri Stati? In questa circostanza, il Ministero suggerisce che l’onere della prova sia a carico del cittadino extracomunitario; saranno le autorità competenti, in seguito, a verificare nelle opportune sedi diplomatiche.

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