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La normativa, prosegue la circolare del ministero, è quindi inequivocabile e non lascia spazio a interpretazioni estensive che consentano l’acquisto della farmacia a favore del cittadino extracomunitario. Fanno eccezione soltanto i profughi, per cui bisogna far riferimento agli articoli 19 e 20 della legge 763/1981 recante “Normativa organica per i profughi”. Tanto più perché, nel caso dei farmacisti, il legislatore non è mai intervenuto espressamente per sopperire a questo limite, com’è invece accaduto nel campo della pubblica amministrazione, quando è stato introdotto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che ha aperto la strada al lavoro dipendente anche a cittadini di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno dell’Unione europea dello status di rifugiato. E in caso esistano specifici accordi di reciprocità tra lo Stato italiano e altri Stati? In questa circostanza, il Ministero suggerisce che l’onere della prova sia a carico del cittadino extracomunitario; saranno le autorità competenti, in seguito, a verificare nelle opportune sedi diplomatiche.
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