«I farmacisti in farmacia possono somministrare i test faringei per la rilevazione dello streptococco, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera e-quater del d.lgs.153/2009 e nel rispetto delle procedure e le condizioni di sicurezza previste dal Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le organizzazioni rappresentative delle farmacie del 28 luglio 2022». È in sintesi quanto osservato da Federfarma in una nota inviata agli associati, sulla base di quesiti posti «dalle articolazioni in indirizzo sulla possibilità da parte dei farmacisti di somministrare in farmacia il test faringeo per la rilevazione dello streptococco».

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Normativa di riferimento

In proposito, Federfarma ha richiamato «l’art.1, comma 2, lettera e-quater del d.lgs.153/2009, inserita dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, consente l’effettuazione in farmacia da parte del farmacista di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo. Tra tali tipologie di test, ammessi in farmacia, rientra l’esecuzione dei tamponi orofaringei per la rilevazione dello streptococco». Secondo quanto evidenziato da Federfarma «la normativa attuativa di riferimento è contenuta nel Protocollo d’intesa tra Governo, Regioni e Organizzazioni rappresentative delle farmacie del 28 luglio 2022, applicativo del d.lgs.153/2009, art. 1, comma 2, lett. e-quater del 28 luglio 2022 (Cfr. Circolare Federfarma n.346 del 28 luglio 2022), che stabilisce all’art.3, le procedure e le condizioni di sicurezza per somministrare tali test».

Prelevamento del campione biologico

Dunque «in relazione ai test che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo effettuati in regime privatistico da parte delle farmacie, le disposizioni del citato protocollo d’intesa, peraltro siglato anche dalle regioni, sono pienamente applicabili e non necessitano di una disciplina di dettaglio per dispiegare la loro efficacia». Ciò evidenziando che «rimane ovviamente impregiudicata la potestà regionale di adottare disposizioni attuative, anche mediante protocolli siglati con le Unioni regionali di Federfarma». Tuttavia il sindacato «ritiene che, pur in assenza di normativa regionale, la farmacia possa senz’altro somministrare i test sopra richiamati con oneri a carico del cittadino, nel rispetto della disciplina attuativa di cui al protocollo nazionale del 28 luglio 2022».

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