farmaci veterinariLa direzione generale della Sanità animale in seno al ministero della Salute ha trasmesso una nota al Coordinamento emergenze in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, in merito all’utilizzo, detenzione e distribuzione di farmaci per animali nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto scorso. «Si evidenzia – spiega il ministero – che i medicinali veterinari devono essere detenuti e distribuiti ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo numero 193 del 2006». Nel caso in cui le strutture autorizzate alla detenzione e distribuzione di tali farmaci siano inagibili, «è possibile prevedere un’area dedicata autorizzata temporaneamente dalla Regione o dagli organi da essa individuati, dotata dei mezzi necessari per la corretta conservazione del farmaco e con la presenza di un farmacista. In particolari condizioni disagiate i servizi veterinari della Asl competente per territorio possono individuare dei locali per la tenuta di scorte di medicinali veterinari per attività zooiatrica». In ogni caso, prosegue il ministero della Salute, «è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. La vendita o cessione gratuita di farmaci destinati ad animali produttori da alimenti ad azione immunologica, di premiscele dedicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti è effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla Asl nel più breve tempo possibile, compatibilmente con lo stato di emergenza». I proprietari di tali animali devono tenere un registro nel quale devono essere riportate «relativamente all’acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le indicazioni previste dall’articolo 79 del decreto legislativo numero 193 del 2006. In caso di smarrimento di detto registro, i servizi veterinari della Asl provvederanno al rilascio di un registro temporaneo», che sarà aggiornato attraverso l’utilizzo delle ricette pervenute allo stesso servizio veterinario «nel più breve tempo possibile, compatibilmente con lo stato di emergenza». Infine, si precisa che per cause contingenti, in assenza di registrazione (mancanza del registro o della ricetta) la Asl «valuterà se i farmaci veterinari sono conservati conformemente alle modalità indicate nell’etichetta. In caso di conformità del farmaco, quest’ultimo potrà essere utilizzato dietro specifica indicazione di un medico veterinario che dovrà registrare il trattamento nell’apposito registro».

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