
Il ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica, ha emanato un decreto che disciplina il trattamento dei dati personali nell’ambito della Piattaforma nazionale di telemedicina (Pnt). Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, recepisce gli indirizzi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e definisce il quadro normativo per lo sviluppo e la governance dell’infrastruttura digitale dedicata ai servizi di telemedicina. Il decreto attribuisce all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) il ruolo centrale nella gestione della piattaforma.
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Architettura della piattaforma e governance dei dati
Come è noto, la Piattaforma nazionale di telemedicina è stata istituita presso Agenas e si articola in una Infrastruttura nazionale di telemedicina (Int) e nelle Infrastrutture regionali di telemedicina (Irt). La titolarità e la gestione della Int sono attribuite ad Agenas, mentre le regioni e le province autonome sono titolari delle rispettive Irt. La Pnt erogherà i servizi minimi di telemedicina, ovvero televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, e teleassistenza, con standard comuni a livello nazionale. I dati e i documenti generati dalle prestazioni di telemedicina vengono conferiti al Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e all’Ecosistema dei dati sanitari (Eds). Agenas, con l’accesso a servizi di estrazione dell’Eds, elabora dati pseudonimizzati mediante la Int per produrre indicatori finalizzati al monitoraggio, alla valutazione delle tecnologie sanitarie e alla proposta di aggiornamento delle tariffe.
Definizione dei servizi e modalità di accesso per utenti e professionisti
Il decreto descrive nel dettaglio i servizi abilitanti della Int e i servizi minimi che ogni Irt deve garantire. L’accesso alle piattaforme avviene attraverso strumenti di identità digitale, come Spid e Cie. Gli assistiti accedono generalmente alla Irt della propria regione di assistenza, mentre i professionisti sanitari accedono alla Irt della regione di erogazione della prestazione. Sono previste specifiche modalità di accesso anche per minori, per soggetti sottoposti a tutela e per i loro delegati. Il provvedimento integra inoltre il decreto sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0, aggiungendo l’elenco dei documenti specifici della telemedicina che devono confluire nel Fse, con un termine per la messa a regime fissato al 30 giugno 2026.
Misure di sicurezza e conformità alla protezione dei dati.
Il quadro normativo pone una forte attenzione sui profili di accesso, sicurezza e di protezione dei dati personali, da parte di coloro che accederanno, ovvero medico ed altri dirigenti sanitari – odontoiatra, farmacista, biologo, psicologo, chimico, fisico –, vale a dire «professionisti che hanno in cura gli assistiti e che operano nell’ambito dei servizi sanitari delle strutture del sistema sanitario e socio-sanitario». Il decreto stabilisce che i titolari del trattamento, Agenas per la Int e le regioni per le Irt, devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre, la cifratura dei dati, l’autenticazione a due fattori, sistemi di controllo degli accessi, tracciabilità delle operazioni e procedure di pseudonimizzazione. I dati pseudonimizzati estratti dall’Eds per finalità di governo sono conservati da Agenas per un massimo di ventiquattro ore. Il decreto, che ha acquisito i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce anche i contenuti delle informative da fornire agli assistiti e le modalità per l’esercizio dei loro diritti. Si rimanda all’estratto di Gazzetta nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
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