«Il Ministero ha chiarito che le proprie indicazioni non sostituiscono ma integrano quelle contenute nelle Linee di indirizzo di cui all’Intesa Stato/Regioni del 17 ottobre 2019, di cui viene confermata la validità tecnico-amministrativa per tutta la durata della sperimentazione, fatti salvi casi di esplicito aggiornamento normativo di procedure e requisiti in esse contenute». È quanto ha premesso Federfarma in una circolare del 24 aprile 2024, in materia di refertazione e all’accesso alle prestazioni di telemedicina nella fase sperimentale. Come si legge nella nota «le attività sperimentali finanziate con i fondi nazionali stanziati dalle Leggi di bilancio 2018 e 2020 e dal Decreto-Legge “Milleproroghe” 2023 possono essere svolte secondo le indicazioni riportate nelle suddette Linee guida».
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Gruppo di lavoro ministeriale
Con riferimento ai servizi che saranno erogati dalle farmacie a regime, come spiegato da Federfarma, «una volta conclusa la sperimentazione in questione, si ricorda che, presso il ministero della Salute, è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro formato da referenti delle istituzioni coinvolte e delle organizzazioni di categoria, tra cui Federfarma, incaricato di elaborare linee guida attuative per i servizi erogati dalle farmacie in regime di Ssn per le fasi successive alla sperimentazione».
Procedure di aggiornamento dei cronoprogrammi regionali
Federfarma ha evidenziato nella circolare che «anche alla luce della proroga a tutto il 2024 della sperimentazione in questione, il ministero della Salute invita le Regioni aderenti alla sperimentazione ad avviare le procedure di aggiornamento dei propri cronoprogrammi che dovranno essere nuovamente trasmessi al Ministero stesso secondo le modalità e le tempistiche indicate nella delibera Cipess, in corso di approvazione, per il riparto dei fondi per la sperimentazione 2024».
Refertazione da medici afferenti al Ssn
Dunque, come spiegato da Federfarma, «in riferimento al quesito relativo sulla natura dei soggetti chiamati a refertare da remoto le prestazioni di telemedicina effettuate nell’ambito della sperimentazione, viene data indicazione che la refertazione sia comunque effettuata da medici afferenti al Ssn, ossia operanti nell’ambito di strutture accreditate ai sensi dell’articolo 8 quater del Dlgs. 502/92, ovvero convenzionati quali Mmg, Pls o Specialisti ambulatoriali, non apparendo sufficiente la mera qualificazione professionale e autorizzazione dell’esercente professione medica in regime di attività privata».
La verifica della sussistenza delle condizioni
Per quanto riguarda la verifica della sussistenza delle tali condizioni sopra esposte, Federfarma ha precisato che «anche mediante attestazione da parte dei provider di servizi per le farmacie, e la relativa vigilanza, il Ministero segnala che può ritenersi appropriato affidare le relative attività alle competenti amministrazioni regionali, anche nel caso di ricorso all’esternalizzazione dei profili organizzativi tramite provider di servizi».
Modalità di accesso alle prestazioni e meccanismi di remunerazione
Dunque, come spiegato da Federfarma, «per quanto riguarda le modalità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni di telemedicina erogate nell’ambito della sperimentazione in questione, il Ministero evidenzia che, fermo restando quanto disciplinato dalle singole Amministrazioni regionali nei protocolli di intesa adottati, per l’erogazione dei servizi di Ecg, Holter pressorio, Holter cardiaco e spirometria, è necessario far ricorso a una prescrizione da parte del Mmg o Pls». Alla luce di quanto evidenziato, Federfarma ha spiegato che «ove si sia inteso utilizzare come veicolo prescrittivo la ricetta Ssn in luogo della ricetta bianca non Ssn, la Regione deve vigilare che non siano generati meccanismi remunerativi in compensazione paralleli a quelli previsti dalla sperimentazione stessa». Secondo Federfarma «i chiarimenti ministeriali sembrano dunque privilegiare l’utilizzo della ricetta bianca non Ssn in luogo di quella Ssn, facendo salvi gli accordi regionali già in essere in materia di erogazione di servizi di telemedicina, anche qualora prevedano l’accesso alle prestazioni in questione da parte dei cittadini senza prescrizione medica».
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