studi di settore farmacieIl direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato un provvedimento che individua gli studi di settore cui è consentito, per l’anno 2014, l’accesso al “regime premiale”: potranno accedervi le farmacie che dichiarano fedelmente i dati di tali studi, qualora essi risultino “congrui” (anche per effetto di adeguamento) e “coerenti”. A spiegarlo è una lettera di Federfarma, nella quale l’associazione di categoria dei farmacisti ricorda come la legge 214 del 2011 (nota come “Salva Italia”) consenta, per chi dichiara ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, una serie di agevolazioni. In particolare, l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari, e l’ammissione dell’accertamento sintetico “puro” e del “redditometro” solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.
«Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – specifica Federfarma – sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso a tale “regime premiale” e dettate le relative disposizioni di attuazione». Nello specifico, «ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze dei medesimi, per il periodo di imposta 2014, in via sperimentale, accedono al “regime” i contribuenti che applicano 157 studi di settore (a fronte dei 116 previsti per il periodo d’imposta 2013)». Tra tali studi è stato riconfermato anche quello denominato “WM04U” per le farmacie. Per poter usufruire del regime, è necessario soddisfare alcuni criteri: che «sussista coerenza economica per tutti gli indicatori», che «nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali» e, infine, che «nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi».
«La scelta degli studi da “premiare” secondo l’Agenzia delle Entrate – conclude la lettera – è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati e riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura. Ovvero a tre di esse che contemporaneamente devono prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”».
Per ulteriori approfondimenti è possibile prendere visione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2015.

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