farmacia fuorileggeCosa succede se all’interno di una farmacia lavorano alcuni familiari del titolare, non farmacisti, né dipendenti, né associati? E se uno di loro è un medico che, all’interno della stessa farmacia, ha istituito una sorta di presidio sanitario nel quale esercita di fatto la propria professione, eseguendo visite, dispensando consigli, prescrivendo farmaci, e che per di più si reca personalmente presso una casa di cura situata ad oltre 60 km per ritirare tutte le prescrizioni mediche dei ricoverati? È o meno irregolare il fatto che un altro medico di base si rechi periodicamente all’interno della medesima struttura per prescrivere medicinali che sono stati anticipati ai pazienti, mentre un altro familiare del titolare prepara cibi per celiaci e lavora regolarmente al banco? Ed è normale che l’intera famiglia giri per i condomini dei vari quartieri cittadini per ritirare ricette e poi provvedere alla consegna dei relativi farmaci a domicilio?
La domanda è stata rivolta all’avvocato Stefano Lucidi, dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi, secondo il quale la maggior parte dei comportamenti elencati viola la legge: un elenco talmente corposo di irregolarità da apparire «francamente inverosimile, o per lo meno un po’ enfatizzato». Secondo il legale, innanzitutto va rilevato il fatto che «se non altro la presenza e le prestazioni lavorative di due familiari del titolare nella o per la farmacia non sarebbero – in quanto tali – vietate, potendo costoro essere inquadrati (sempre che non figurino come lavoratori dipendenti e/o associati in partecipazione) in un rapporto di impresa familiare con il titolare, regolato pertanto dall’art. 230 bis del codice civile, con l’obbligo in tal caso della loro iscrizione nella Gestione Separata dell’Inps». Tuttavia, «il “familiare medico” non può evidentemente esercitare neppure indirettamente la sua attività all’interno della farmacia, meno che mai rilasciando ricette a go-go e mettendo in piedi un incredibile sistema di “fai da te” a “copertura” dei farmaci dispensati agli assistiti (quel che del resto è precluso anche agli altri professionisti sanitari “prescrittori”, come il dentista o il veterinario); ma neppure può tranquillamente recarsi – né lui, né incaricati vari – presso la casa di cura situata a 60 km dall’esercizio per accaparrarsi, perché di autentico accaparramento si tratta, tutte le prescrizioni di farmaci».
«Altrettanto dicasi – prosegue il legale – per il “ritiro” (porta a porta!) di ricette in quartieri della città o zone comunque lontanissime dall’esercizio da parte del titolare, o di un familiare, o di chiunque altro delegato dall’uno e/o dall’altro. Le stesse funamboliche modalità che caratterizzano tutte queste condotte rendono fortemente sospetta, a dir poco, l’intera conduzione di questa farmacia, e comunque sottendono con evidenza solare un accordo illecito, ad esempio, con la casa di cura, perché non può essere ragionevolmente “libera” e/o “spontanea” la scelta di servirsi di un esercizio distante… 60 km. La vicenda integra pertanto la sicura violazione dell’art.15 della legge 475/68, dell’omologa disposizione del codice deontologico dei farmacisti e delle norme civilistiche in tema di concorrenza sleale».
Inoltre, «il familiare non farmacista che svolge (anche) “lavoro di banco” può incappare facilmente nell’esercizio abusivo della professione di farmacista (coinvolgendo anche il titolare per lo meno sul versante deontologico) e non può certo preparare “cibi freschi” per i pazienti celiaci, come si fosse all’interno di un ristorante specializzato». Pertanto, tenuto conto della situazione complessiva, «sussistono gli estremi per una denuncia (circostanziata) all’Asl, ai Nas, all’Ordine dei farmacisti e alla Procura della Repubblica, ma anche – per le farmacie che si ritengano danneggiate dall’indicibile andazzo – gli estremi per agire in via giudiziaria contro il titolare dell’esercizio in questione per i danni derivanti da questo complesso di atti di indiscutibile concorrenza sleale».
Un discorso diverso, invece, va fatto per la «mera consegna a domicilio dei farmaci, che può ritenersi in astratto lecita quando naturalmente la ricetta sia pervenuta appunto “liberamente” e “spontaneamente” in farmacia e in farmacia sia stata effettivamente spedita, ma verificando anche qui che nel concreto la consegna a domicilio non sia semplicemente l’ultimo segmento di un accordo a respiro ben più ampio».

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