stipendi farmacistiDal 1 luglio 2018, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2018, i datori di lavoro o i committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, utilizzando gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma. Non è più possibile, dunque, versare quanto dovuto in contanti. Federfarma ricorda in proposito che sul tema «è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con parere n. 4538 del 22 maggio 2018, spiegando che gli strumenti di pagamento che potranno essere utilizzati dal 1 luglio prossimo sono: il bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; gli strumenti di pagamento elettronico; il pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; gli assegni consegnati direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato». Si tratta di un obbligo che riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 del codice civile, indipendentemente dalla modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché i co.co.co. e i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci. «Restano esclusi – prosegue l’associazione dei titolari di farmacia – oltre ai rapporti con le P.A., i rapporti di lavoro domestico e quelli comunque rientranti nell’ambito dell’applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici. Devono altresì ritenersi esclusi, secondo l’INL, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale».
A carico di coloro i quali non si dovessero attenere alla nuova disciplina, è prevista una una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro. «A riguardo – ha concluso Federfarma – l’INL ha altresì chiarito che la sanzione si applica nel caso in cui il datore di lavoro o committente utilizzi diverse modalità di pagamento rispetto quelle previste dalla legge o abbia effettuato il pagamento con le modalità previste, ma il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato. Al fine di considerare correttamente adempiuto l’obbligo risulterà pertanto necessario verificare non soltanto che il pagamento sia stato disposto utilizzando gli strumenti previsti dalla legge, ma che lo stesso sia andato a buon fine. Inoltre, secondo l’INL, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione».

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