In risposta a specifiche segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria, il ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della salute animale, ha fornito il quadro dettagliato riguardante la sostituzione dei medicinali veterinari. L’intervento ha chiarito le disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 218 del 7 dicembre 2023, che disciplina la materia in maniera precisa.

[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]

Il quadro normativo e i limiti della sostituzione

La norma vigente stabilisce che il farmacista, prima della vendita, ha l’obbligo di informare l’utente in merito alla possibilità di utilizzare un medicinale veterinario generico o equivalente. L’opzione è percorribile esclusivamente nel caso in cui il prodotto sia economicamente più conveniente oppure quando il medicinale prescritto non risulti disponibile nel canale distributivo. Il legislatore ha introdotto una definizione specifica di medicinale equivalente e il Ministero provvede alla pubblicazione di una lista aggiornata dei medicinali generici autorizzati. Dall’interpretazione complessiva delle disposizioni emerge che la sostituzione è ammissibile soltanto con prodotti che possiedono i requisiti di genericità o equivalenza. Ove fosse effettuata la sostituzione con medicinali sprovvisti di tali caratteristiche, la dispensazione configurerebbe una violazione della norma.

Procedure e responsabilità dei farmacisti

Un aspetto riguarda le procedure di autorizzazione della sostituzione. Con una comunicazione precedente, la Direzione generale aveva già informato che i farmacisti possono procedere senza necessità di ottenere il preventivo assenso del medico veterinario prescrittore. Ciò perché il sistema Vetinfo e i servizi erogati dall’Izs Am non prevedono un inoltro automatico della richiesta di autorizzazione. Le software house, dal canto loro, hanno già ricevuto indicazioni per aggiornare i sistemi gestionali delle farmacie, permettendo di gestire la procedura in autonomia. Nelle more del completamento degli aggiornamenti, il Dicastero ha precisato che l’autorizzazione del veterinario non è più richiesta. Rimane, tuttavia, la piena responsabilità professionale dei farmacisti nel garantire il rigoroso rispetto della normativa. In presenza di casi dubbi o di incertezze, si ritiene opportuno che l farmacisti consultino direttamente il medico veterinario per assicurare la corretta applicazione delle regole e la tutela della salute animale.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.