Il ministero della Salute ha fornito ulteriori chiarimenti e risposto ai quesiti degli operatori in materia di indicazioni operative per la gestione nel settore veterinario delle sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico hanno sottolineato che «il dlgs. n. 136/2022, con l’art. 11, comma 6, ha di fatto dematerializzato la prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Casi di applicazione e obblighi del farmacista

Il Ministero ha evidenziato inoltre che «anche per le richieste previste dall’articolo 42, del D.P.R. n. 309/1990, per l’acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, come pure per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è necessario l’utilizzo delle modalità del sistema Rev». In aggiunta a ciò, per il farmacista, vige «l’obbligo di cui al comma 3, dell’art. 45, del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di spedizione e apporre il timbro della farmacia, per quanto riguarda la dispensazione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B e C, può ritenersi assolto all’atto della spedizione della ricetta dematerializzata». Infine «l’obbligo di conservazione della ricetta per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, spedita tramite Rev, può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.