Il ministero della Salute ha fornito ulteriori chiarimenti e risposto ai quesiti degli operatori in materia di indicazioni operative per la gestione nel settore veterinario delle sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico hanno sottolineato che «il dlgs. n. 136/2022, con l’art. 11, comma 6, ha di fatto dematerializzato la prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
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Casi di applicazione e obblighi del farmacista
Il Ministero ha evidenziato inoltre che «anche per le richieste previste dall’articolo 42, del D.P.R. n. 309/1990, per l’acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, come pure per la scorta dei medicinali veterinari a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è necessario l’utilizzo delle modalità del sistema Rev». In aggiunta a ciò, per il farmacista, vige «l’obbligo di cui al comma 3, dell’art. 45, del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale è tenuto ad annotare sulla ricetta la data di spedizione e apporre il timbro della farmacia, per quanto riguarda la dispensazione di medicinali veterinari contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B e C, può ritenersi assolto all’atto della spedizione della ricetta dematerializzata». Infine «l’obbligo di conservazione della ricetta per i farmaci a base di sostanze comprese nelle sezioni B e C, spedita tramite Rev, può ritenersi assolto anche con la conservazione digitale, purché per il tempo previsto».
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