
Con decreto del 29 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2026, sono state introdotte modifiche alle Tabelle I e IV del decreto del Dpr 309/90. L’aggiornamento riguarda l’inserimento di sostanze psicoattive presenti sul mercato internazionale, molte delle quali già sequestrate in diversi paesi europei. L’intervento si basa sulle segnalazioni del Sistema nazionale di allerta precoce News-D del Dipartimento politiche antidroga e sulle comunicazioni dell’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (Euda).
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Le sostanze aggiunte nella Tabella I
Le sostanze inserite in Tabella I, quella riservata alle sostanze con maggior potenziale di abuso, sono sei: due oppioidi sintetici della classe dei 2-benzilbenzimidazoli, isobutonitazene e desnitroclonitazene, considerati agonisti dei recettori μ-oppioidi con effetti analgesici narcotici, due cannabinoidi sintetici, delta-8-Thcv e delta-9-Thcv, identificati in prodotti da svapo durante l’epidemia di patologie polmonari Evali in California tra il 2019 e il 2020. Completa l’elenco la sostanza 1P-Al-Lad, un allucinogeno strutturalmente correlato all’Lsd. Il provvedimento specifica inoltre le denominazioni di altre due molecole, Mdmb-4en-P-5Br-Inaca e N-isopropilnorbutilone, già ricomprese per analogia di struttura nella Tabella I, per facilitarne l’identificazione da parte delle forze dell’ordine.
Inserimento del gidazepam nella Tabella IV
L’unica sostanza aggiunta alla Tabella IV, che elenca le sostanze psicotrope con minore potenziale di abuso, è il gidazepam. Si tratta di una benzodiazepina sviluppata come farmaco in Ucraina negli anni ’90, che agisce come profarmaco del metabolita attivo desalchilgidazepam. Prima dell’inserimento, il Ministero ha acquisito i pareri tecnici degli enti competenti. L’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità si sono espressi favorevolmente. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha confermato l’assenza di medicinali autorizzati a base di gidazepam in Unione europea, nel Regno Unito e in altre nazioni come Stati Uniti, Canada e Australia. Analoga verifica negativa è pervenuta dalla ex Direzione generale della salute animale per l’uso veterinario.
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