Il ministero della Salute ha ricordato le scadenze legate alle sostanze dopanti che sono utilizzate dai farmacisti per determinate preparazioni. «Anche quest’anno – si legge in una nota – come previsto dalla legge 376 del 2000 e dal decreto ministeriale attuativo del 24 ottobre 2006 (modificato dal decreto ministeriale del 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1 gennaio 2018, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee». Per tale invio è previsto in via esclusiva l’uso di una casella PEC (posta elettronica certificata) da parte del farmacista: la comunicazione deve essere quindi inviata alla casella PEC del Ministero ril.doping@postacert.sanita.it. «I questionari trasmessi da caselle non Pec – sottolinea il dicastero – non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2023».

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Le quantità non soggette a trasmissione

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di «salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose (prima la dose era di 800 microgrammi ogni 12 ore); Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore. Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore»; «quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)»; «quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale». Inoltre non sono soggetti a invio «quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2022 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina)» e «glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l’inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l’oftalmologica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate».

I derivati della cannabis

Infine, un’ulteriore puntualizzazione del Ministero riguarda i derivati della cannabis: «Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1°gennaio 2018». I farmacisti che devono inserire i dati possono compilare un modulo online presente all’indirizzo https://www.salute.gov.it/TutelaDoping/, attivo dal 1 gennaio 2023. Le istruzioni per la compilazione dello stesso sono presenti invece sul portale del ministero della Salute.

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