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Con riferimento alle modalità operative, il ministero della Salute conferma che «la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it», sottolineando a tal proposito che «i questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione», da inviare entro il 31 gennaio 2019. Inoltre, il ministero specifica che «non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa, quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo, ai sensi del DM 3 febbraio 2006».
Per poter procedere all’invio della comunicazione è necessario compilare il modulo on-line alla pagina opportunamente predisposta, alla pagina http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/, disponibile a partire dal 1 gennaio 2019. I farmacisti possono consultare le istruzioni per la compilazione del modulo e l’elenco elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping, allegati in seguito.
Documenti allegati:
– Istruzioni per la compilazione del modulo
– Elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping
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