Sistema Nazionale Linee Guida, pubblicato il decreto ministeriale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2018 il decreto del ministero della Salute che istituisce il Sistema Nazionale Linee Guida.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2018 il decreto del ministero della Salute del 27 febbraio 2018 che istituisce il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). A riferirlo è lo stesso dicastero, che spiega come la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia espresso in materia la relativa intesa «con la richiesta che i rappresentanti della Commissione Salute, nel Comitato strategico, siano 5 in luogo dell’unico previsto e con la precisazione che tale Sistema non deve interferire sui modelli organizzativi e sulle materie che sono di competenza regionale». Secondo il decreto, il SNLG «è l’unico punto di accesso alle linee guida di cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017, e ai relativi aggiornamenti», e «consente la valutazione, l’aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del codice penale». Al Comitato strategico, citato da Regioni e Province autonome, è delegata la gestione dello stesso Sistema: l’organismo si riunisce su convocazione del coordinatore e ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti, consultare associazioni di pazienti e/o cittadini, rappresentanti di enti di ricerca e università, rappresentanti delle federazioni degli ordini degli esercenti le professioni sanitarie, rappresentanti di società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche non incluse nell’elenco di cui al decreto del ministro della Salute del 2 agosto 2017». In termini di funzioni, il Comitato strategico è chiamato a «definire le priorità del SNLG, in merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica e organizzative, sulla base dei seguenti criteri: impatto epidemiologico delle malattie sulla popolazione italiana; variabilità delle pratiche professionali non giustificate dalle evidenze disponibili; diseguaglianze di processi ed esiti assistenziali; benefici potenziali derivanti dalla produzione di linee guida; tipo e qualità delle evidenze disponibili; rischio clinico elevato; istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione». Inoltre, «promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida nazionali, evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse; monitora annualmente lo sviluppo del Sistema, il numero delle linee guida proposte per l’inserimento e successivamente inserite, i tempi di produzione e le criticità emerse nella fase di valutazione, nonché il tasso di diffusione e recepimento da parte dei destinatari e l’impatto sugli esiti». Infine, «trasmette annualmente al ministero della Salute una relazione sull’attività svolta». Il decreto prevede poi che l’Istituto superiore di sanità provveda alla valutazione delle linee guida e all’inserimento delle stesse nel Sistema nazionale linee guida e indica le modalità che occorre seguire per effettuare il processo di inserimento.
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