sisacÈ stata predisposta la bozza di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra le farmacie pubbliche e private della Struttura interregionale sanitari convenzionati (Sisac). Essa – previsto ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni – qualora approvata, rimarrà in vigore fino alla stesura di un nuovo documento. L’ipotesi di Accordo è costituita da due titoli e da altrettanti allegati. Nella prima parte, vengono indicate le disposizioni generali (campo di applicazione e livelli di contrattazione), quindi si tocca la questione delle relazioni sindacali e degli organismi contrattuali (Commissione farmaceutica aziendale e Tavolo di consultazione nazionale).

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Il Titolo II, invece, è più ampio e diviso in tre capi: il primo si concentra sulla disciplina del rapporto convenzionale, il secondo invece verte sul macro-tema “Assistenza farmaceutica e dispensazione”. All’interno, si toccano, tra le altre, le questioni della Distinta Contabile Riepilogativa elettronica (eDCR), della ricetta medica cartacea, del riconoscimento delle competenze, delle indennità di residenza delle farmacie rurali.

Il Capo III è dedicato interamente alla farmacia dei servizi: gli articoli in esso contenuti indicano i nuovi servizi erogati sul territorio, ed in particolare le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; i limiti e le condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo; l’erogazione di specifiche prestazione professionali; le altre attività di partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria. Per le attività di prenotazione, ad esempio, viene indicato che «per la remunerazione dei servizi l’Accordo Integrativo Regionale deve attenersi ai seguenti criteri: a. tempo di esecuzione delle prestazioni; b. costo del personale impiegato; c. costi generali». Per le prestazioni analitiche, poi, si specifica che «l’ambiente della farmacia dedicato alla erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo deve possedere i seguenti requisiti minimi: a. area di nove metri quadri; b. attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare (lettino, sedia/poltrona, ecc…); c. dotazione minima per la gestione dell’emergenza; d. presenza di servizi igienici attrezzati per disabili».

I due allegati, infine, riguardano l’Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero delle farmacie e le modalità di calcolo della trattenuta media valida ai fini della rappresentatività sindacale.

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