A fronte dell’aumento delle nuove tipologie di integratori alimentari, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno ribadire la disciplina che regolamenta questo settore. L’argomento è oggetto della circolare “Indicazioni sull’uso delle piante e delle loro parti negli integratori alimentari per garantire la sicurezza e tutela dei cittadini”. Nel documento il Ministero spiega le motivazioni che l’hanno indotto a ribadire le regole in materia di integrazione alimentare. «Nel campo della produzione di integratori alimentari contenenti piante si assiste a un’evoluzione delle tipologie di integratori immessi in commercio che induce lo scrivente Dicastero a richiamare l’attenzione delle amministrazioni e degli operatori economici sulle regole e sulle norme comportamentali da osservare al fine di salvaguardare la salute dei cittadini. In particolare si fa riferimento agli impieghi di estratti/preparazioni di piante, sempre più concentrati o titolati in principi attivi, che spesso non sono impiegabili negli integratori stessi ma che, nonostante questo, sono stati riscontrati durante le attività di controllo del Ministero e per i quali è stato imposto il divieto alla commercializzazione».

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La distinzione tra piante storiche e novel food

Tra i criteri fondamentali per la formulazione di un integratore alimentare, è d’obbligo valutare se gli ingredienti siano o meno novel food. Il Ministero, sottolinea infatti che: «Solo piante, parti di piante o loro estratti che abbiano una storia significativa di consumo alimentare prima del 1997 possono essere impiegati come ingredienti negli integratori alimentari. In assenza di questo requisito, i citati ingredienti sono da considerarsi novel food (ex Reg. 2015/2283) e pertanto non impiegabili fino al rilascio di un’autorizzazione a livello UE. La dichiarazione di un fornitore di materie prime non è sufficiente per poter escludere che l’ingrediente sia un novel food. Gli estratti e i preparati vegetali impiegati negli integratori devono presentare titoli di sostanze attive compatibili con il livello che può essere raggiunto secondo le tradizionali modalità di preparazione, in caso contrario si applica il regolamento sui novel food. Non può essere definito come estratto un integratore rappresentato di fatto da una singola sostanza rivendicata come “titolo”. In questo caso va valutato se la sostanza in questione è ammissibile ai sensi del Reg. 2015/2283 e non la pianta da cui deriva. La formulazione di un integratore alimentare che preveda la presenza di diverse piante singolarmente impiegabili sulla base di quanto sopra rappresentato potrebbe avere effetti indesiderati. Pertanto tale impego deve essere preceduto da parte dell’Operatore del settore alimentare (Osa) da una valutazione – almeno sulla base della letteratura scientifica disponibile sull’argomento – sulla sicurezza del prodotto derivante dalla presenza di più specie vegetali».

Pubblicità e comunicazione

Un altro aspetto su cui il Ministero della Salute richiama l’attenzione è la modalità con cui pubblicizzare il prodotto e i contenuti dell’etichetta. «Negli anni si è assistito a un incremento delle modalità pubblicitarie volte a creare confusione tra farmaci e integratori o, addirittura, a proporre gli integratori come farmaci. In merito all’etichettatura e alla pubblicità, con qualunque canale, incluso l’online, si sottolinea il divieto a fare riferimenti ad attività di prevenzione o cura di patologie o a qualunque comparazione con i farmaci e gli effetti a questi ultimi attribuibili».

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