
I giudici hanno spiegato che «il ricorso “prima facie” non sembra assistito dal requisito del “fumus” atteso» in quanto «l’articolo 100 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, nella vigente formulazione, non sembra aver introdotto un tertium genus fra la figura del grossista e quella del farmacista strettamente inteso, ma solo aver eliminato una incompatibilità, consentendo ad uno stesso soggetto di esercitare entrambe le attività». Il Tar sottolinea inoltre la «necessità che, nel caso in cui un farmacista dia vita anche ad un’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, le due attività, oggettivamente intese, restino separate e cioè si svolgano senza alterare l’ordinario schema di sviluppo della movimentazione di farmaci». Pertanto, «la movimentazione interna delle merce tra il magazzino della farmacia e quello destinato al commercio all’ingrosso correlata alla vendita di medicinali acquistati col codice della farmacia al distributore all’ingrosso e/o ad altre farmacie sembra interrompere il percorso di tracciabilità previsto dalla vigente normativa rendendo più difficile il monitoraggio dei medicinali».
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
[vc_button title=”Download Testo Ordinanza 1″ target=”_blank” color=”default” href=”https://farmaciavirtuale.it/wp-content/uploads/2016/04/sicilia-farmacisti-e-distribuzione-allingrosso-il-tar-respinge-due-ricorsi-pdf-1.pdf”]
[vc_button title=”Download Testo Ordinanza 2″ target=”_blank” color=”default” href=”https://farmaciavirtuale.it/wp-content/uploads/2016/04/sicilia-farmacisti-e-distribuzione-allingrosso-il-tar-respinge-due-ricorsi-pdf-2.pdf”]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.
