In che modo regolare il rapporto tra farmacia e professionista sanitario che esegua le prestazioni nell’ambito dei nuovi servizi? Quali sono le tipologie di contratto disponibili in uso al titolare di farmacia? A rispondere a queste domande è una nota di Federfarma, inviata alle associazioni provinciali e alle unioni regionali, che riporta una relazione curata dai giuslavoristi prof. Arturo Maresca e avv. Marco Conti, con la finalità di fornire «un ventaglio di opzioni – si legge nella nota – a cui ricorrere laddove si rilevasse l’esigenza di avviare nuovi servizi avvalendosi di altri professionisti sanitari, quali, ad esempio, gli infermieri, come sta accadendo in questo periodo per l’effettuazione in farmacia dei test antigenici per la rilevazione della positività al Covid-19».

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Le diverse forme contrattuali

Tra le forme indicate, il contratto di lavoro subordinato, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. “co.co.co.”)., il contratto di lavoro autonomo e autonomo occasionale. In aggiunta alle formule contrattuali “classiche”, vengono annoverati anche il contratto di somministrazione e il contratto di appalto. «In conclusione – evidenzia Federfarma -, sono molteplici le tipologie contrattuali a cui il titolare di farmacia può ricorrere per avvalersi di altri professionisti sanitari, quali gli infermieri, nell’espletamento dei nuovi servizi. S’è visto che a ciascuna tipologia corrispondono vantaggi e svantaggi, che il Titolare di Farmacia valuterà opportunamente a seconda delle proprie esigenze». Si rimanda alla circolare nella sezione “Documenti allegati”.

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