
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) ha diramato una circolare con diverse delucidazioni in merito all’esecuzione di attività di sbiancamento dentale nelle farmacie. L’atto, firmato dal segretario Maurizio Pace e dal presidente Andrea Mandelli, risponde a specifiche richieste di chiarimento avanzate da diversi Ordini Provinciali. L’oggetto della discussione verte sulla possibilità per le estetiste di effettuare prestazioni di sbiancamento dentale a carattere non terapeutico, impiegando prodotti cosmetici il cui acquisto e utilizzo non siano riservati per legge ai dentisti.
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Il parere del ministero della Salute sulla natura cosmetica del trattamento
La Fofi ha sottoposto la questione al ministero della Salute, il quale ha fornito un primo parere. Il Ministero ha confermato che la funzione di sbiancamento dentale comporta la classificazione di una sostanza o miscela come prodotto cosmetico. Ha inoltre precisato che è possibile la commercializzazione di cosmetici con tale scopo il cui impiego non sia destinato esclusivamente a professioni sanitarie. Il Ministero ha fatto riferimento alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che consente all’estetista di utilizzare prodotti cosmetici per l’esercizio della propria professione. Tuttavia, il Dicastero ha ritenuto necessario acquisire anche il punto di vista del Ministero delle imprese e del made in Italy per una valutazione completa sulla riconducibilità dell’attività di sbiancamento dentale alle mansioni dell’estetista secondo la normativa citata.
La posizione del Ministero delle imprese e la definitiva esclusione per gli estetisti
Nella sua risposta, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che lo sbiancamento dentale, pur agendo sulla parte superficiale dei denti, non può essere considerato un intervento operante sulla superficie del corpo umano. La motivazione risiede nel fatto che i denti costituiscono nel loro insieme un organo interno al cavo orale. Di conseguenza, l’attività di sbiancamento dentale non sembrerebbe rientrare tra quelle esercitabili dagli estetisti ai sensi della legge n. 1 del 1990. Il parere tecnico definisce pertanto i limiti operativi, escludendo tale prestazione dalle competenze della figura professionale dell’estetista.
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