Ripiano scostamento spesa farmaceutica territorialeIl Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto un ricorso presentato da Federfarma per l’annullamento della determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco del 3 novembre 2008 recante “Approvazione delle modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale”.

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I giudici hanno ricordato nella sentenza che «a decorrere dal 2008 la spesa complessiva farmaceutica territoriale non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato» e che «al fine di assicurare il rispetto del tetto annualmente fissato l’AIFA attribuisce, a ciascuna azienda titolare di AIC, entro il 15 gennaio di ogni anno, un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto».

Inoltre, «l’intero sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, con l’eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle Asl e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

Secondo il Tar è fondata l’obiezione posta da Federfarma in merito al fatto che «l’Aifa ha previsto con la determinazione impugnata la quota di sforamento posta a carico delle farmacie avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), fissato dall’art.1, comma 796, della L. n.296/2006, senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in forza sia della sommatoria degli sconti obbligatori che i farmacisti erano obbligati a praticare a favore del SSN, tra cui quello aggiuntivo previsto dall’accordo del 2008, sia delle precedenti misure di payback».

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