
Un interpello presentato da un’associazione di categoria ha sollevato la questione relativa all’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4% sulle riparazioni di protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva. La richiesta si basava sull’interpretazione della norma di cui al punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che prevede l’aliquota ridotta per le cessioni di “apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi”. L’associazione ha fatto presente che la riparazione non costituisce una fornitura di nuovo dispositivo, ma un intervento volto a ripristinare le funzionalità di un ausilio già in possesso della persona che usa il dispositivo.
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Il quadro normativo e le precedenti interpretazioni
L’Agenzia, nel rispondere all’istanza, ha ribadito che le disposizioni citate si riferiscono solo alle cessioni di protesi e ausili, senza includere esplicitamente le operazioni di riparazione. A sostegno della tesi, l’Agenzia ha richiamato la Circolare n. 87/1987, la quale stabilisce che le riparazioni configurano prestazioni di servizio soggette all’aliquota ordinaria del 22%. Nella risposta è stato fatto riferimento alla Risoluzione n. 306E del 2002, relativa alle riparazioni di veicoli per disabili, nella quale si è precisato che l’agevolazione fiscale non si applica alle attività di manutenzione ordinaria.
Esclusione delle riparazioni dall’aliquota agevolata
L’Agenzia ha poi escluso la possibilità di ricondurre le riparazioni all’articolo 16, comma 3, del Dpr 633/1972, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta per prestazioni di servizio legate alla produzione di beni. Secondo l’interpretazione consolidata, le riparazioni non rientrano nel concetto di “produzione2, poiché riguardano interventi successivi alla realizzazione del bene. Dunque, la posizione espressa dalla Circolare n. 87/1987 rimane valida: le riparazioni di protesi acustiche continuano a essere assoggettate all’Iva ordinaria.
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