Il 30 settembre scade il termine per la presentazione della domanda di riduzione contributiva Enpaf, relativa all’anno 2023. A farlo sapere è l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf), il quale ha reso noto che «per i nuovi iscritti il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, relativamente alla contribuzione dovuta per entrambi gli anni di iscrizione». Nell’occasione, l’Enpaf ha ricordato che le categorie che possono accedere alla riduzione sono gli «esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85% oppure contributo di solidarietà (pari al 3% del contributo intero)», i «disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85% oppure contributo di solidarietà (pari all’1% del contributo intero)», inoltre «non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%». A cui si aggiungono i «pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%» e «titolari di pensione di vecchiaia o anzianità erogata dall’Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%».

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Contributo Enpaf 0,5% da parte delle società

L’Ente ha poi precisato che sempre il 30 settembre è la data entro la quale deve essere versato il contributo 0,5% relativo all’esercizio 2022. Nello specifico, si tratta del contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’Iva dovuto dalle società di capitali, dalle società cooperative a responsabilità limitata e dalle società di persone, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti (Art. 1, comma 441 della Legge 205/2017). In proposito, l’Ente ha ricordato che «il fatturato annuo al netto dell’Iva deve essere inteso come quello complessivamente prodotto dalla società, in quanto la normativa non stabilisce alcuna limitazione del prelievo contributivo alla vendita dei medicinali o di altri prodotti». Inoltre, «il contributo deve essere versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Ogni modificazione della compagine societaria che comporti l’assoggettamento della società al contributo 0,5 per cento deve essere comunicata all’Enpaf entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto di cessione delle quote o delle azioni o della modifica dell’atto costitutivo».

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