Ricetta Elettronica

Ricetta elettronica, dal 1 gennaio stop agli strumenti alternativi per l’invio agli assistiti

Con la fine della vigenza dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 884/2022, i medici dovranno rilasciare direttamente agli assistiti il promemoria cartaceo o digitale della ricetta elettronica.


«Dal 1° gennaio 2025 termina la vigenza gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, prorogati sino al 31 dicembre 2024 dall’art.4, comma 6 del decreto legge 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”)». È quanto si legge in una nota di Federfarma, firmata dal presidente Marco Cossolo e dal segretario Michele Pellegrini Calace. Federfarma ha ricordato che «tali articoli – che stabilivano modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica – cessano la loro vigenza».

Medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo

Dunque, alla luce di quanto evidenziato «dal 1° gennaio 2025, trova applicazione l’art. 3-bis del Dm 2 novembre 2011, così come modificato dal Dm 25 marzo 2020 rubricato: «Promemoria della ricetta elettronica. Modalità a regime della disponibilità attraverso altri canali». Nella nota di Federfarma si legge che «l’articolo 3-bis, in particolare, stabilisce che il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, o lo rende disponibile in formato digitale attraverso i seguenti canali a) nel portale del Sac www.sistemats.it, anche tramite Sar», inoltre «b) nel Fse dell’assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all’alimentazione del Fse, c) tramite posta elettronica» e «d) tramite Sms».

Medico non può più comunicare o trasmettere al paziente solamente il Nre

Federfarma ha infine ricordato che «il medico non può più comunicare o trasmettere al paziente solamente il numero di ricetta elettronica, come invece consentiva l’Ordinanza della protezione civile sopra menzionata, ma deve rendere disponibile il promemoria in formato cartaceo o digitale». Inoltre «non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’art. 3 dell’Ordinanza sopra menzionata che consentivano al cittadino di inoltrare alla farmacia gli estremi della ricetta, unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata, per mezzo di: a) posta elettronica (…), b) sms o applicazione per telefonia mobile (…) e c) comunicazione verbale».

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