Come è noto, il 1 marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo sistema di remunerazione delle farmacie. In una circolare pubblicata il 29 febbraio 2024, Federfarma ha chiarito alcuni aspetti legati alla Distinta contabile riepilogativa (Dcr). Il sindacato dei titolari ha ottenuto conferma «che lo sconto recato dall’articolo 2 delle Determinazione Aifa 27 settembre 2006 (c.d. «sconto industria 0,6%») – cristallizzato a norma dell’articolo 1, comma 796, lett. f) e ss.gg., della Legge 296/2006 – pari all’1% a carico dell’industria sul prezzo ex factory del medicinale e corrispondente allo 0,6% del prezzo al pubblico Iva compresa, continua a permanere, in quanto la Determinazione Aifa 27 settembre 2006 non viene in alcuna parte incisa dalle nuove norme in materia di remunerazione delle farmacie».

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Lo “sconto industria 0,6%” grava solo sui produttori

In aggiunta a ciò, Federfarma ha evidenziato che «la Determinazione Aifa 27 settembre 2006 stabilisce che detto sconto dello 0,6% sia riconosciuto anche al cittadino in caso di cessione del medicinale in regime privatistico al di fuori del Ssn, sicché i gestionali delle farmacie dovranno continuare a riconoscere detta scontistica,- ai fini della corretta elaborazione della distinta riepilogativa contabile, le cessioni di farmaci di cui all’art. 2 della Determinazione Aifa 27 settembre 2006, operate in regime Ssn, continueranno ad avere la consueta metodologia di esposizione (apposita riga in Dcr). Per quanto precede si ribadisce che il riconoscimento dello “sconto industria 0,6%” non incide economicamente in alcuna misura sulle farmacie, in quanto gravante esclusivamente sull’industria».

Soppressione dello sconto 0,64%

Federfarma ha poi ribadito che «lo sconto dello 0,64% di cui alla Determinazione Aifa 9 febbraio 2007, cessa di avere applicazione in quanto espressamente abrogato dall’art. 1, comma 228, lett. b) della legge di Bilancio 2024, e, pertanto, dal 1° marzo 2024, detta scontistica non dovrà più essere applicata né per le cessioni in regime Ssn né per le cessioni in regime privatistico. Si assicura una pronta conferma delle prospettazioni sopra svolte non appena perverranno le conferme che questa Federfarma ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche competenti».

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