Lo scorso giugno, con una nota inviata all’Agenzia delle Entrate, Federfarma aveva chiesto se la remunerazione alle farmacie introdotta con la Legge di Bilancio 2023 «sia un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’Iva». Ciò evidenziando che «l’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli 27 aprile 2022, n. 219 e 28 aprile 2022, n. 227, ha chiarito che la “remunerazione aggiuntiva” spettante alle farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di Ssn, prevista dal “Decreto Sostegni”, non rientra nel campo di applicazione dell’Iva».

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Remunerazione aggiuntiva farmacie, la risposta dell’Agenzia delle Entrate

In risposta all’interpello, l’Agenzia ha anch’essa richiamato «le risposte a interpello nn. 219 e 227 del 2022», le quali «qualificano non rilevante ai fini Iva la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn, disposta dal decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo decreto attuativo (Dm 11 agosto 2021)». Alla luce di ciò, l’Agenzia ha evidenziato che «tali disposizioni inducono dunque a ritenere che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022, nel senso della non rilevanza ai fini Iva della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn, siano valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023».

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