La Divisione contribuenti in seno alla Direzione centrale piccole e medie imprese dell’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (Ssn) a partire dal primo marzo 2023, ai sensi dell’art. 1 comma 532 della Legge n. 197/2022.

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Differenze con la remunerazione aggiuntiva 2021-2022

Diversamente dalla remunerazione aggiuntiva prevista per gli anni 2021 e 2022, che era stata introdotta in via eccezionale e temporanea per fronteggiare l’emergenza Covid-19, quella stabilita per il 2023 ha una valenza strutturale, non più legata alla situazione pandemica. Infatti, come la norma che la prevede indica solo la data di decorrenza senza fissare un termine finale. Più nel dettaglio, rispondendo all’interpello, l’Agenzia ha chiarito che «in relazione alla remunerazione aggiuntiva 2023, l’articolo 1, comma 532 ha stabilito solo la data di decorrenza (i.e., 1° marzo 2023), senza indicare una data di termine di detta misura: da ciò consegue che la remunerazione aggiuntiva 2023 sia stata introdotta con una valenza strutturale e non più legata, come la precedente remunerazione aggiuntiva 2021­2022, all’emergenza Covid­19».

Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza ai fini Ires e Irap

Proprio il carattere non più emergenziale ed eccezionale della remunerazione aggiuntiva 2023 fa sì che ad essa non si applichi l’art. 10-bis del Dl n. 137/2020, che escludeva dalla base imponibile Ires e Irap i contributi e le indennità erogati a seguito dell’emergenza Covid-19. Di conseguenza, la remunerazione aggiuntiva 2023 concorre, secondo le regole ordinarie, alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires e del valore della produzione rilevante ai fini Irap.

Misura strutturale, non più connessa alla pandemia

L’Agenzia ha così chiarito che la remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie per il 2023, pur essendo fuori campo Iva in quanto contributo a fondo perduto al pari di quella del biennio precedente, non gode dell’esenzione da Ires e Irap prevista per i contributi erogati durante l’emergenza Covid-19. Ciò in quanto si tratta di una misura strutturale, non più connessa alla situazione pandemica eccezionale, volta a rafforzare stabilmente il ruolo delle farmacie nella dispensazione dei farmaci in regime di Ssn.

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