«Il Regolamento Ue sui servizi digitali (Dsa), completamente applicabile a partire dal prossimo 17 febbraio, ha portato a numerose novità per coloro che gestiscono marketplace o siti web intermediari. Al contrario, alle farmacie che gestiscono senza intermediari i loro siti Internet non è richiesta alcuna modifica nella gestione delle loro attività di e-commerce». È quanto sintetizzato da Federfarma in una circolare, la quale ha evidenziato che «l’Ue ha adottato un quadro giuridico moderno che, garantendo la sicurezza degli utenti online, mira a creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano protetti i diritti fondamentali degli utenti e condizioni di parità per le imprese per promuovere l’innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello globale». In particolare «l’atto giuridico utilizzato è il Regolamento n.2022/20265 sui servizi digitali (Dsa), pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 ottobre 2022 ed entrato in vigore il 16 novembre dello stesso anno».

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Entro il 17 febbraio 2024 le norme in materia di Dsa dovranno essere rispettate

Come evidenziato da Federfarma «in quanto Regolamento, è direttamente applicabile in tutta l’Ue senza alcun bisogno di atti di recepimento nazionali. Esso stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l’espansione di servizi digitali nel mercato interno». Dunque «si applica ai prestatori dei servizi della società dell’informazione così come definiti nella Direttiva (Ue) 2015/1535 ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi – ossia quelli designati tali dalla Commissione poiché aventi più di 45 milioni di utenti – hanno avuto 4 mesi di tempo per conformarsi agli obblighi del Dsa. Al contrario, il prossimo 17 febbraio 2024 tutte le norme in materia di Dsa dovranno essere rispettate anche dalle piattaforme con meno di 45 milioni di utenti attivi. Per “servizi digitali” il regolamento si riferisce ad un’ampia categoria di servizi online, dai semplici siti web ai servizi di infrastruttura Internet e alle piattaforme online».

Mercato interno dei servizi intermediari

Quanto all’articolo 1, come riportato da Federfarma esso «definisce l’obiettivo del Regolamento: contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l’innovazione e in cui i diritti fondamentali siano tutelati in modo effettivo. Il Regolamento stabilisce norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari (vedi capo Iii). Tutti gli obblighi che la nuova normativa europea impone ai marketplace e ai siti web che effettuano servizi di intermediazione faranno sì che non possa più accadere quanto avvenuto durante i difficili momenti del lockdown, quando l’Autorità Antitrust dovette più volte intervenire, ex post, per bloccare la vendita di sedicenti prodotti miracolosi contro il covid-19 che frequentemente venivano promozionati sui più importanti marketplace (a riguardo Circolare Federfarma n. 733/2020 e precedenti). Oggi la nuova normativa europea impone ai colossi del marketplace un’opera di controllo ex ante che dovrebbe definitivamente evitare la vendita di prodotti del tutto inutili ma spacciati come prodigiosi».

Normativa in parola non si applica alle farmacie

Segue l’articolo 2, comma due, il quale come riportato dal Sindacato di categoria «delinea l’ambito di applicazione della normativa europea chiarendo che il Regolamento «non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari, né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari»». Secondo Federfarma tale disposizione chiarisce, quindi, come la normativa in parola non si applica alle farmacie che, autonomamente, vendono prodotti, a esclusione dei farmaci ad uso umano, attraverso il proprio sito web. A fortiori, la normativa non si applica neanche nel caso in cui la vendita online riguardi farmaci, poiché, come espressamente stabilito dalla Circolare ministeriale del 10 maggio 2016, non è consentita la vendita di medicinali online tramite marketplace ovvero siti web intermediari».

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