rapporti tra farmacie e grossistiIl ministero della Salute ha pubblicato il 2 ottobre 2015 una nota (la numero 846884-P) nella quale indica il proprio parere circa la disciplina dei rapporti tra farmacie e grossisti. Successivamente, alcune regioni ed aziende sanitarie locali hanno inviato delle lettere ai titolari di farmacia, per ricordare le indicazioni ministeriali.
«Come richiamato dalla nota – spiega ad esempio la Asl Napoli 3 – ai sensi dell’articolo 122 del regio decreto 1265 del 1934, della legge numero 833 del 1978 e del decreto legislativo 502 del 1990, “le farmacie pubbliche e private vendono farmaci al pubblico ed erogano l’assistenza farmaceutica. La farmacia in quanto tale è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività”». «Il decreto legislativo numero 219 del 2006 – prosegue l’azienda sanitaria campana – all’articolo 1 disciplina la distribuzione all’ingrosso di medicinali definendo questa quale l’attività che consiste nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali salvo la fornitura al pubblico; queste attività sono svolte con i produttori e i loro depositari, con gli importatori, gli altri distributori all’ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico».
Pertanto, «tenuto conto che le norme che disciplinano l’esercizio di farmacia sono diverse da quelle che regolamentano l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali», nonché considerando il fatto «che le due attività, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra loro», ne discende che «il passaggio dei medicinali dal grossista alla farmacia deve risultare formalmente attraverso l’uso di distinti codici identificativi univoci», in grado di tracciare «il cambiamento del titolo di possesso». Inoltre, «i farmaci una volta transitati dal grossista alla farmacia non possono rimanere nel magazzino del primo, ma devono essere conservati presso la farmacia, e da qui possono solo essere venduti esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore, né ad altra farmacia». L’unico movimento ammesso, al di fuori della vendita al pubblico, «è la restituzione al grossista, a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente».

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