L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) ha pubblicato l’elenco dei contributi previdenziali e assistenziali, aggiornato sulla base dell’indice Istat-Fofi riferito al 2022. Per il contributo intero, l’importo previdenziale “base” è di 4.627,00 euro, a cui si aggiunge la quota assistenziale di 48 euro e la maternità di 8 euro, per un totale di 4.683,00 euro. Il contributo “doppio” è di 9.254,00, per un totale, compreso di assistenza e maternità, di 9.310,00 euro. Il contributo triplo è di 13.881,00 euro, al netto di assistenza e maternità, per un totale di 13.937,00 euro. Quanto ai contributi ridotti da versare nel 2022, l’importo ridotto del 33% ammonta a 3.141,00 euro, mentre è 2.370,00 euro con la riduzione del 50%, e 750,00 ridotto dell’85%. Infine, il contributo di solidarietà 3% per i dipendenti è di 195,00 euro mentre è di 102,00 euro per i disoccupati. A tali importi va aggiunto il contributo associativo una tantum di 52,00 euro, non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà.

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Contributi Enpaf 2022
Contributi Enpaf 2022

Modalità di pagamento per il 2022

L’Enpaf ha ricordato le modalità di pagamento relative al 2022. Come per il 2021, anche nell’anno in corso «la riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità avverrà attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPa». Gli avvisi «verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Ente, e saranno inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata. Gli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo Pec all’Ordine di appartenenza, ai sensi dell’art. 16, comma 7, D.L. n. 185/2008 come modificato dall’alt 37 del D.L. n. 76/2020, riceveranno gli avvisi di pagamento tramite posta ordinaria». In presenza di quest’ultima condizione «l’Ente comunicherà agli Ordini di appartenenza i nominativi degli iscritti inadempienti alla comunicazione dell’indirizzo Pec, per l’adozione dei provvedimenti di competenza».

Scadenze dei pagamenti Enpaf 2022

Quanto alle scadenze per il 2022, gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza: 30 giugno, 1 agosto e 31 agosto 2022. L’Enpaf ha precisato che sono esclusi da questa operazione «gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2021 tramite avviso di pagamento PagoPA o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo». I soggetti interessati riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso «il contributo per l’anno 2021 non pagato, le sanzioni civili, il contributo per l’anno 2022». Inoltre, non sono soggetti alle scadenze pianificate «i neoiscritti dell’anno 2020 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell’anno 2021 e per i quali non è stato possibile emettere l’avviso di pagamento PagoPA aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anni 2020 e 2021, sia il contributo dovuto per l’anno 2022, senza applicazione di interessi o sanzioni. In tutti i casi l’importo totale verrà ripartito su quattro rate».

Long Term Care e fondo sanitario Emapi

L’Enpaf ha ricordato che «a decorrere dall’annualità assicurativa 2020, al fine di poter fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, di Long Term Care e della copertura assicurativa temporanea caso morte, garantite attraverso il fondo sanitario Emapi, è necessario che l’iscritto sia in regola con il pagamento dei contributi. Di conseguenza, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 55 del 29 ottobre 2019, non avranno copertura assicurativa gli iscritti non in regola con i versamenti contributivi all’Ente, per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate Riscossione ovvero per coloro che si trovino in una condizione di omissione contributiva, ancorché in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata, nei limiti della prescrizione contributiva quinquennale».

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