Nella provincia di Bari sono state inviate all’Ordine dei farmacisti alcune segnalazioni relative all’emissione di punti bonus accreditati su fidelity card, relativi a transazioni contenenti farmaci Sop e Otc, di Fascia A, Fascia C, e prodotti omeopatici. A riferirlo è una nota diffusa martedì 9 febbraio 2021 dal presidente dello stesso organismo provinciale, Luigi d’Ambrosio Lettieri, che ha aggiunto: «Viene segnalato a quest’Ordine che alcune farmacie della provincia di Bari aderenti a programmi di fidelizzazione della clientela (nello specifico, Uniclub card), in spregio alla legislazione vigente, elargiscono punti fedeltà ai propri clienti anche in occasione dell’acquisto di farmaci». In proposito, il dirigente puntualizza che «a tal riguardo si rappresenta che, in linea di principio, la scelta di adottare una “carta fedeltà” o strumenti simili che permettano all’utente di godere di particolari vantaggi (sconti, premi ecc.), è legittima».

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Iniziative non applicabili sui farmaci

Tuttavia, evidenzia l’Ordine, «questa tipologia di iniziative, però, non può essere in alcun modo applicata ai farmaci su prescrizione medica (classe A e classe C) , ai farmaci da banco Sop e Otc ed ai farmaci omeopatici». In merito a tale restrizione, l’ente specifica che «in proposito, infatti, richiamando le disposizioni dell’art. 5 della legge 248/2006 (c.d. legge Bersani) e dell’art 32 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 241/2011), che si rivelano dirimenti per tutte le fattispecie analoghe a quella oggetto di segnalazione, si evidenzia che nel caso in cui la “carta fedeltà” permetta di ricevere un premio, si configurerebbe l’ipotesi di una “operazione a premio”, che il comma 2 dell’art. 5 della legge 248/2006 vieta espressamente e «se, invece, la “carta fedeltà” dovesse permettere sconti particolari sull’acquisto di farmaci, si finirebbe ugualmente per violare l’art 5, comma 3 della L. 248/2006, l’art 32 del DL. 201/2011 (convertito in L. 241/2011) a norma dei quali, nella vendita di medicinali Sop e Otc e di medicinali di fascia A e di fascia C, a tutti gli acquirenti deve essere praticato lo stesso prezzo; pertanto, non sarebbe certo possibile praticare sconti particolari soltanto a chi sia in possesso di una carta fedeltà».

Articolo 125 del Tuls

In aggiunta a ciò «relativamente ai medicinali assoggettati a prescrizione medica, a precludere l’uso di “carte fedeltà” è anche l’articolo 125 del Tuls il quale, appunto, stabilisce che il prezzo di tali medicinali è fisso e unico sull’intero territorio nazionale. Si rammenta, infine, che la violazione delle disposizioni normative summenzionate costituisce, tra l’altro, illecito disciplinare, così come previsto dall’articolo 40, comma 4, del Codice deontologico del farmacista».

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