
I giudici citano la sentenza n. 5667/2015 del Consiglio di Stato, «che statuisce l’illegittimità della previsione del bando di concorso, proprio nella parte in cui prevedeva che la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali non avrebbe potuto comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta. Ciò in quanto “la normativa in esame, da considerarsi lex specialis rispetto alla normativa generale, non può essere, in forza del principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l’applicazione della maggiorazione non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario». «Inoltre – aggiunge il Tar della Campania – nella pronuncia citata si è anche precisato che, osservando una siffatta clausola del bando, “soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore (intorno ai 20 anni di servizio) il che naturalmente, oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità”».
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